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febbraio 17, 2012

Contratto Metalmeccanici Artigiani (CCNL): nuove norme, preavviso, dimissioni e licenziamento.

metalmeccaniciA partire dal 1 gennaio 2010 è stato approvato il nuovo contratto metalmeccanici per gli artigiani che avrà validità per il 2011, 2012 e 2013.
Qui potete scaricare o leggere il rinnovo del contratto con gli aumenti salariali e le retribuzioni.
Scarica il nuovo contratto metalmeccanici artigiani valido per il periodo 2010-2011- 2012
Nel contratto metalmeccanici artigiani, il preavviso di dimissioni o licenziamento cambiano se la rescissione è richiesta dal datore di lavoro o dal lavoratore.

Per prima cosa è bene sottolineare che il preavviso è valido solo per il tempi indeterminati mentre in caso di dimissioni con il tempo determinato è bene leggere il post che abbiamo dedicato all'argomento, come per le dimissioni volontarie.

Nel contratto metalmeccanici artigiani il datore di lavoro può recedere dal contratto per determinate cause:
  • comportamento oltraggioso o insubordinazione
  • furto o danneggiamento dei beni del datore di lavoro
  • concorrenza sleale o falsificazione di documenti
  • lavori senza permesso o assenza ingiustificate (4 giornate consecutive o 6 non consecutive nel biennio)
  • cessazione attività o incapacità a svolgere il lavoro
fiom
 
I tempi di preavviso in caso di rescissione del contratto a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro sono, fino a 5 anni di anzianità:
  • Quadri, 60 giorni
  • I Livello, 40 giorni
  • II-III Livello, 30 giorni
  • IV-V Livello, 20 giorni
  • VI Livello, 10 giorni
Da 5 a 10 anni di anzianità:
  • Quadri, 75 giorni
  • I Livello, 50 giorni
  • II-III Livello, 40 giorni
  • IV-V Livello, 30 giorni
  • VI Livello, 15 giorni
Oltre i 10 anni di anzianità:
  • Quadri, 90 giorni
  • I Livello, 60 giorni
  • II-III Livello, 50 giorni
  • IV-V Livello, 40 giorni
  • VI Livello, 20 giorni
Nel caso invece in cui le dimissioni vengano date dal un lavoratore con il contratto metalmeccanici artigiani, il preavviso da dare è di 30 giorni a prescindere dall'anzianità e dal livello a cui si è inquadrati.

Se non vengono rispettati i tempi di preavviso, si deve risarcire la parte che ha subito il danno con un'indennità pari alla retribuzione per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.

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