A partire dal 1 gennaio 2010 è stato approvato il nuovo contratto metalmeccanici per gli artigiani che avrà validità per il 2011, 2012 e 2013.
Qui potete scaricare o leggere il rinnovo del contratto con gli aumenti salariali e le retribuzioni.
Scarica il nuovo contratto metalmeccanici artigiani valido per il periodo 2010-2011- 2012
Nel contratto metalmeccanici artigiani, il preavviso di dimissioni o licenziamento cambiano se la rescissione è richiesta dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Per prima cosa è bene sottolineare che il preavviso è valido solo per il tempi indeterminati mentre in caso di dimissioni con il tempo determinato è bene leggere il post che abbiamo dedicato all'argomento, come per le dimissioni volontarie.
Nel contratto metalmeccanici artigiani il datore di lavoro può recedere dal contratto per determinate cause:
I tempi di preavviso in caso di rescissione del contratto a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro sono, fino a 5 anni di anzianità:
Se non vengono rispettati i tempi di preavviso, si deve risarcire la parte che ha subito il danno con un'indennità pari alla retribuzione per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Qui potete scaricare o leggere il rinnovo del contratto con gli aumenti salariali e le retribuzioni.
Scarica il nuovo contratto metalmeccanici artigiani valido per il periodo 2010-2011- 2012
Nel contratto metalmeccanici artigiani, il preavviso di dimissioni o licenziamento cambiano se la rescissione è richiesta dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Per prima cosa è bene sottolineare che il preavviso è valido solo per il tempi indeterminati mentre in caso di dimissioni con il tempo determinato è bene leggere il post che abbiamo dedicato all'argomento, come per le dimissioni volontarie.
Nel contratto metalmeccanici artigiani il datore di lavoro può recedere dal contratto per determinate cause:
- comportamento oltraggioso o insubordinazione
- furto o danneggiamento dei beni del datore di lavoro
- concorrenza sleale o falsificazione di documenti
- lavori senza permesso o assenza ingiustificate (4 giornate consecutive o 6 non consecutive nel biennio)
- cessazione attività o incapacità a svolgere il lavoro
- Quadri, 60 giorni
- I Livello, 40 giorni
- II-III Livello, 30 giorni
- IV-V Livello, 20 giorni
- VI Livello, 10 giorni
- Quadri, 75 giorni
- I Livello, 50 giorni
- II-III Livello, 40 giorni
- IV-V Livello, 30 giorni
- VI Livello, 15 giorni
- Quadri, 90 giorni
- I Livello, 60 giorni
- II-III Livello, 50 giorni
- IV-V Livello, 40 giorni
- VI Livello, 20 giorni
Se non vengono rispettati i tempi di preavviso, si deve risarcire la parte che ha subito il danno con un'indennità pari alla retribuzione per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
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