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agosto 13, 2012

Sanatoria per datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari clandestini da almeno 3 mesi.

sanatoriaDal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi. Questo è ciò che dice l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012.

La dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere presentata con le modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi. Questo è ciò che dice l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012.

La dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere presentata con le modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.

sanatoria lavoro

I requisiti per la sanatoria:

- datore di lavoro italiano, comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno

- lavoratori:

. cittadini extraUE occupati da almeno 3 mesi di lavoro antecedenti il 9 agosto 2012

. cittadini extraUE presenti  nel  territorio  nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011

. rapporti ancora in essere

. presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 (attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici)

- procedura:

. presso lo sportello unico per l'immigrazione

. pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore

. regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi

Esclusi:

- rapporti di lavoro parziale (part-time), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestici;

- datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi  cinque  anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale, per:   

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da impiegare in attività illecite;   

b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;   

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

- datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva  assunzione  del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

sanatoria-2012-immigrati

Il testo originale:

Art. 5 - Disposizione transitoria

  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in  possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo  unico  di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo  occupano  irregolarmente  alle  proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   presente   comma, lavoratori  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale  in  modo ininterrotto  almeno   dalla   data   del   31   dicembre   2011,   o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza  del  rapporto  di lavoro   allo   sportello  unico   per   l'immigrazione,    previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del  1998  e  successive modifiche e integrazioni.  La  dichiarazione  e'  presentata  dal  15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite  con  decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e  con  il  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro  venti  giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  In  ogni  caso,  la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre  2011  deve  essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

  2. Sono esclusi dalla procedura  di  cui  al  presente  articolo  i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto  dal comma 8 in materia di lavoro  domestico  e  di  sostegno  al  bisogno familiare.

  3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi  cinque  anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale, per:

    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da impiegare in attivita' illecite;

    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico  di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni ed integrazioni.

  4. Non e' ammesso, altresi', alla  procedura  di  cui  al  presente articolo il datore di lavoro  che,  a  seguito  dell'espletamento  di procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione  dal  lavoro  irregolare non ha provveduto alla  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno presso lo sportello  unico  ovvero  alla  successiva  assunzione  del lavoratore straniero, salvo cause  di  forza  maggiore  comunque  non imputabili al datore di lavoro.

  5. La dichiarazione di emersione di cui al comma  1  e'  presentata previo   pagamento,   con   le   modalita'   previste   dal   decreto interministeriale di cui al comma 1  del  presente  articolo,  di  un contributo forfettario di  1.000  euro  per  ciascun  lavoratore.  Il contributo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul  reddito.  La regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo retributivo, contributivo e  fiscale  pari  ad  almeno  sei  mesi  e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di  regolarizzazione  delle  somme  dovute  per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore  a sei mesi.

  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del  lavoratore  per  le  violazioni  delle  norme relative:

    a) all'ingresso e al  soggiorno  nel  territorio  nazionale,  con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni ed integrazioni;

    b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario,  fiscale,  previdenziale  o assistenziale.

  7. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del rapporto di lavoro.

  8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e'  indicata  la retribuzione convenuta non inferiore a quella  prevista  dal  vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro  domestico,  l'orario  lavorativo  non  inferiore   a   quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n. 394.

  9.   Lo   sportello   unico    per    l'immigrazione,    verificata l'ammissibilita' della dichiarazione  e  acquisito  il  parere  della questura  sull'insussistenza  di  motivi  ostativi  all'accesso  alle procedure ovvero al rilascio del permesso di  soggiorno,  nonche'  il parere della competente direzione territoriale del lavoro  in  ordine

alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la  stipula  del contratto di soggiorno e per la  presentazione  della  richiesta  del permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,  previa  esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo  forfetario  e della regolarizzazione di cui al comma  5.  La  sussistenza  di  meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di  emersione.  La  mancata  presentazione  delle parti  senza  giustificato  motivo   comporta   l'archiviazione   del procedimento.  Contestualmente  alla   stipula   del   contratto   di soggiorno, il datore  di  lavoro  deve  effettuare  la  comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative  agli  oneri  a  carico  del  richiedente  il  permesso   di soggiorno.

  10. Nei casi in  cui  non  venga  presentata  la  dichiarazione  di emersione  di  cui   al   presente   articolo   ovvero   si   proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della  dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione  ovvero  alla  data  di archiviazione del  procedimento  o  di  rigetto  della  dichiarazione medesima. Si  procede  comunque  all'archiviazione  dei  procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.

  11. Nelle  more  della  definizione  del  procedimento  di  cui  al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che nei casi previsti al  successivo  comma  13.  La  sottoscrizione  del contratto   di   soggiorno,   congiuntamente    alla    comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  9  e  il  rilascio  del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il  datore  di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

  12.  Il  contratto  di  soggiorno  stipulato  sulla  base  di   una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,  il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato  ai  sensi dell'articolo  5,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.

  13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:

    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e  successive modificazioni ed integrazioni;

    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non ammissione nel territorio dello Stato;

    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva, compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo  380  del  medesimo codice;

    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su  richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per  uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. 

  14. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  e  con  il  Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  determinate  le  modalita'  di destinazione del  contributo  forfetario,  di  cui  al  comma  5  del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17.

  15. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque presenta false  dichiarazioni  o  attestazioni,  ovvero  concorre  al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si applica la pena della reclusione da  uno  a  sei  anni.  La  pena  e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.

  16.  In  funzione  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato  di 43 milioni di euro per l'anno  2012  e  di  130  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

  17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a  43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni  di  euro  per  l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a  219  milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali  all'INPS  a  titolo  di  anticipazioni  di bilancio per la  copertura  del  fabbisogno  finanziario  complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive  derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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