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agosto 27, 2009

Cartelle Esattoriali di Pagamento: Guida Pratica per il Cittadino Contribuente

cartella-pagamento1 SEMPLICITÀ E CHIAREZZA
Con questa guida vogliamo offrire supporto e informazioni corrette al cittadino che riceve una cartella di pagamento. Per questo abbiamo provato a rispondere agli interrogativi più frequenti, come ad esempio: cos'è una cartella di pagamento? Quali sono le procedure di riscossione? Come difendersi se ci sì trova davanti a una cartella che si ritiene sbagliata? Nella guida, il contribuente troverà, strutturata in maniera semplice, una panoramica su! funzionamento dell'attività di riscossione. Inoltre, abbiamo inserito alla fine della guida un glossario dei termini che ricorrono con più frequenza, per aiutare il lettore a orientarsi meglio.
Buona lettura!

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LA CARTELLA DI PAGAMENTO: COS'È. COSA C'È SCRITTO NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO?
Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare e del perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. E molto importante leggere attentamente la cartella: dalla data di notifica, infatti, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare senza costi aggiuntivi. Superato il termine, all'importo dovuto saranno aggiunti gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica), i costi del servizio di riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svolte dall'Agente della riscossione) e, qualora si giunga ad azioni di recupero forzato, tutte le ulteriori spese che ne derivano (iscrizione e cancellazione dell'ipoteca, pignoramento, ecc).

GLI EFFETTI DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO. COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA ENTRO I 60 GIORNI? È VERO CHE SI RISCHIA LA VENDITA ALL'ASTA DELLA PROPRIA CASA?
La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata. Per gli importi inferiori a 10mila euro, costituisce la misura estrema da mettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre procedure di riscossione. L'Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere, nell'ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa più opportune, ricorre ad azioni di recupero "aggressive" solo per importi che superino una certa entità, in modo da limitare l'impatto sui cittadini per debiti di importo estremamente ridotto. Inoltre, le procedure di riscossione operano con gradualità, per cui si ricorre al pignoramento immobiliare solo se i debito non viene pagato, nonostante 'iscrizione di ipoteca.

MA SE UN CITTADINO NON PAGA QUANTO INDICATO NEL­LA CARTELLA, COSA DEVE ASPETTARSI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE?
Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giusto che il cittadino paghi. È una questione di onestà, anche verso chi le tasse le paga spontaneamente. Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge, scadano senza che l'Agente della riscossione abbia ricevuto dall'ente impositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensione del debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazione del debito, Equitalia ha l'obbligo, per legge, di iniziare le procedure di riscossione sui beni, con l'aggravio delle ulteriori spese. A seconda dei beni rilevati presso l'anagrafe tributaria, si può procedere con: fermo amministrativo di autoveicoli e motoveico i, ipoteca, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti verso terzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell'entità del credito e della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento.

LE MODALITÀ D! PAGAMENTO. COME SI PUÒ FARE, ALLORA, PER SALDARE IL DEBITO NOTI­FICATO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE?
Esistono diverse modalità di pagamento. Si può scegliere di saldare il proprio debito presso lo sportello dell'Agente della riscossione più vicino oppure presso gli Uffici postali e bancari utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella di pagamento. Inoltre, presso gli sportelli postali è possibile pagare con il modello F35. Un'altra alternativa è servirsi degli sportelli bancomat delle banche abilitate, indicando il numero RAV riportato sui bollettini.

IL PAGAMENTO A RATE. A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER CHIEDERE LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO?

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I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportelli dell'Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito. Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per la rateazione di somme superiori a 50 mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).


Per quanto riguarda, invece, i debiti dell'lnps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.

COME DIFENDERSI DA UNA CARTELLA CHE SI RITIENE SBAGLIATA. COME SI DEVE FARE, INVECE, NEL CASO IN CUI CI SI RENDA CONTO CHE L'IMPORTO INDICATO NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IN REALTÀ NON SAREBBE DA PAGARE, CIOÈ CHE SI È IN PRESENZA DI UNA CARTELLA CHE SI RITIENE SBAGLIATA?

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Se il cittadino ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, per contestare il debito deve rivolgersi direttamente all'ente impositore che è indicato ridia cartella di pagamento, e non all'Agente della riscossione.

L'AUTOTUTELA IN CHE MODO CI SI PUÒ RIVOLGERE ALL'ENTE IMPOSITORE PER CONTESTARE IL DEBITO CONTENUTO NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO?
Si può contestare il debito all'ente impositore presentando una richiesta di "Autotutela" (cioè una richiesta di annullamento), alla quale è opportuno allegare idonea documentazione. L'ufficio, dopo le verifiche del caso, può annullare l'atto e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che toglie efficacia alla cartella di pagamento e interrompe le procedure di riscossione. In questo caso, l'ente impositore deve comunicare l'annullamento all'Agente della riscossione.

GLOSSARIO
Agente della riscossione (Adr): è incarica­to di riscuotere i tributi per conto dell'ente impositore.


Ente impositore: l'ente che ha chiesto all'Agente di riscossione di notificare la cartella di pagamento, al fine di ottenere dal contribuente, persona fisica o giuridica, il pagamento di una o più somme a esso dovute.


Equitalia: è la società pubblica di riscos­sione, i cui soci sono l'Agenzia delle Entra­te (51%) e l'Inps (49%), che opera sul terri­torio con gli Agenti della riscossione.


Fermo amministrativo (detto anche ga­nasce fiscali): consiste in una misura cau­telare attivata dall'Agente della riscos­sione attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un'automobile nel Pubblico Registro Au­tomobilistico, non consentendole di circo­lare. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, l'Agente della ri­scossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta.


Iscrizione di ipoteca: si tratta di una pro­cedura cautelare. L'ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l'Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di es­sere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobilia­ri. Se l'importo è inferiore a 10mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento.


Lettera di preavviso: la lettera con la qua­le l'Agente della riscossione avverte che, qualora non si paghi il debito entro un cer­to termine, si procederà alle procedure di riscossione (comprese quelle cautelari come il fermo).


Notifica della cartella di pagamento: atto con cui l'Agente della riscossione consegna al contribuente la cartella di pa­gamento. La cartella è notificata dal per­sonale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agen­te. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avvi­so di ricevimento.


Pignoramento immobiliare: successiva­mente all'ipoteca, nel caso in cui il con­tribuente continui a non pagare il debito, l'Agente della riscossione dovrà procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'at­to esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile. Il pigno­ramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8mila euro.


Pignoramento mobiliare: l'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato paga­mento, sono in seguito messi all'asta.


Pignoramento presso terzi di crediti: l'Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il con­tribuente è debitore entro i limiti dell'im­porto dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quin­to dello stipendio.


Provvedimento di annullamento del de­bito (sgravio): provvedimento con il quale l'ente impositore annulla, su istanza fondata del contribuente, l'iscrizione a ruolo del de­bito indicato nella cartella di pagamento. Il provvedimento di annullamento comporta l'inefficacia della cartella. L'ente impositore comunica il provvedimento a Equitalia che interrompe le procedure di riscossione.


Provvedimento di sospensione del debi­to: provvedimento con il quale l'ente impo­sitore sospende l'iscrizione a ruolo del de­bito, su istanza del contribuente che pre­senta la domanda di sospensione, conte­stualmente alla presentazione del ricorso. Il provvedimento di sospensione sospende le procedure di riscossione fino a che il giu­dice non si pronuncia sul ricorso.


Riscossione: consiste nel pagamento del tributo. Il pagamento può avvenire median­te versamento spontaneo del contribuente o a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, nel caso in cui il con­tribuente sia inadempiente.


Ruolo: documento compilato dall'ente im­positore che contiene le imposte, le sanzio­ni e gli interessi da versare nonché i motivi per i quali tali importi sono richiesti.

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