Le parti si danno atto che quanto nella presente parte I concordato
costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli
forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la
base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la
partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo del settore plastica-gomma.
L'apporto così fornito dalla Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la
sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da
operare le grandi scelte economiche.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Pertanto, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le
rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:
A) OSSERVATORI NAZIONALE DI SETTORE
Tra l'UNIONCHIMICA e la FULC si è convenuto di formalizzare una procedura di confronto che consenta la possibilità di interventi, anche congiunti, nei confronti del settore con le seguenti modalità.
Su tale presupposto, pertanto, tra l'UNIONCHIMICA e la FULC viene istituito un osservatorio nazionale della piccola e media industria delle materie plastiche e della gomma eventualmente articolato per settori concordemente individuati tra le parti costituenti l'osservatorio.
In tale osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che
consentiranno ad UNIONCHIMICA e FULC di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato;
- previsioni degli investimenti in relazione agli indirizzi di sviluppo
tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali;
- l'andamento dell'occupazione nel settore ed in particolare di quella
giovanile in rapporto all'accordo interconfederale del 16.11.88;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel
Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare
il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge
10.4.1991 n. 125 e dalla raccomandazione CEE 1984, nonché dalle disposizioni
legislative che dovessero essere emanate in seguito;
- esame sugli effetti dell'organizzazione del lavoro con riguardo alle
problematiche poste dall'introduzione delle innovazioni tecnologiche;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.D.L.) emergenti nel
settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di
formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei
finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel
quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli
stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti
ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzate alla ricerca
scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed
andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi
prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione
con enti di ricerca pubblica; nel qual caso se ne indicheranno i tempi
prevedibili di attuazione.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare
ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla
normativa vigente nonché dalla legge 46\82, nei dati formativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia
specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
- Problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale;
- riflessi ecologici dell'insediamento industriale;
Le parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di
demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'osservatorio
nazionale.
B) COMMISSIONE PARITETICA
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire
al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basasi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatori, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.
B1) COMPITI E FUNZIONI
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente
CCNL, viene costituita una Commissione Paritetica avente i seguenti
obiettivi funzioni:
1) elaborare un testo contrattuale commentato del CCNL anche sulla base
delle risultanze di una ricognizioni della produzione giurisprudenziale
sui contenuti del CCNL di categoria;
2) procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi e\o linee di prodotto, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale;
A tale fine trimestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno
trasmettere alla Commissione Paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi
ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive
istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) procedere alla integrazione, modifica, sostituzione, creazione di
istituti o normative contrattuali che risultino demandate da norme di
legge alla contrattazione collettiva nazionale;
4) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui all'art.
57;
5) effettuare studi, elaborazioni, ricerche finalizzate alla presentazione,
anche congiunta, di proposte di legge sulle seguenti tematiche:
a) la emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi;
b) identificazione di aree territoriali coinvolte in diffuse ed emerse
situazioni di rischio, esaminando la possibilità di individuare
idonee ed adeguate soluzioni;
c) esame di proposte di legge e di iniziative di carattere normativo di
interesse per il settore plastica e gomma che venissero avanzate in
Italia o nell'ambito della CEE, sia in tema di sicurezza ambientale
che di igiene del lavoro;
Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle
A.L. (Regioni, Provincie, ecc.);
d) problemi posti dal recepimento nella legislazione italiana di
Direttive CEE riguardanti la sicurezza e l'ambiente;
e) problematiche relative alla raccolta, smaltimento e riciclaggio dei
materiali plastici;
f) tematiche inerenti l'occupazione, le modalità di accesso al mondo
del lavoro, la parità uomo-donna;
g) formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
h) altre tematiche individuate dalle parti.
Le parti convengono sulla possibilità che la Commissione paritetica di cui
sopra demandi, in quelle aree regionali ritenute di comune interesse, ad una analoga struttura l'esame delle problematiche di cui ai precedenti punti b), e), f), g) e h).
B2) COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
Con il presente contratto viene costituita la Commissione Paritetica
nazionale composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale.
La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.
Il regolamento per il funzionamento della Commissione verrà approvato nel
corso della prima riunione all'unanimità.
C) INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE
1) Almeno una volta l'anno l'UNIONCHIMICA comunicherà alla FULC nazionale
informazioni globali complessive e relative alle aziende associate su:
- previsioni sugli investimenti complessivi;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei
finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e
dalla CEE nel quadro di apposite leggi;
- nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto,
riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca,
informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi
ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di
ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi
d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati
sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore
dei contratti part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse
con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di
lavoratori portatori di handicap;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di
programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
Le informazioni di cui al presente punto 1) verranno articolate per i
seguenti comparti:
a) prodotti per l'industria:
- autotrasporti
- elettrodomestici
- edilizia
- altri
b) prodotti per il consumo finale.
Nel corso dell'incontro le parti effettueranno un'esame congiunto degli
effetti degli investimenti su: occupazione, indirizzi produttivi,
localizzazione e condizioni ambientali-ecologiche esprimendo le proprie
autonome valutazioni.
2) A livello regionale una volta l'anno, l'UNIONCHIMICA territoriale
porterà a conoscenza della FULC regionale, in apposito incontro,
informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate
nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei
finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e
dalla CEE nel quadro di apposite leggi;
- nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto,
riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca,
informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi
ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di
ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati
quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al
lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a
consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte
appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme
delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi
d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati
sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore
dei contratti part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse
con l'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e di
lavoratori portatori di handicap;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di
programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la
partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più
limitate, cioè provincie e\o comprensori, che presentino concentrazioni
significative di aziende rappresentate; in tal caso l'UNIONCHIMICA
specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a
tali aree.
3) Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle
realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
4) Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso
industriale articolato in più stabilimenti facenti capo ad un unico
centro decisionale ed aventi complessivamente più di 350 dipendenti -
le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo
industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dalla UNIONCHIMICA, porterà a conoscenza della FULC e dei Consigli di Fabbrica:
- le prospettive produttive;
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali,
consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e
miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati
sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili
azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità:
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la
loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera C) della presente parte
I e con la procedura di cui al precedente comma, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di Fabbrica.
5) Gli stabilimenti associati con più di 225 dipendenti, annualmente, in
apposito incontro, porteranno a conoscenza della FULC e del Consiglio
di Fabbrica informazioni su:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali,
consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e
miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi
d'età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici
che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità
produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire
possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità:
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori,
la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la
sicurezza.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti
potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Le aziende aventi un numero di dipendenti tra 150 e 225 daranno informazioni relative alle percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi di età alla FULC tramite la UNIONCHIMICA e nel corso degli incontri a livello regionale di cui al punto 2).
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera C) della presente parte
I), le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli
investimenti e procederanno agli incontri annuali per l'accertamento delle
realizzazioni nell'ambito territoriale.
DICHIARAZIONE DELL'UNIONCHIMICA
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare
attenzione al Mezzogiorno, l'UNIONCHIMICA si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e\o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
D) DECENTRAMENTO PRODUTTIVO
Le aziende informeranno preventivamente il Consiglio di fabbrica su
eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che
abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la
conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
La presente normativa non si applica nei confronti delle aziende che
occupano fino a 140 lavoratori.
E) LAVORO A DOMICILIO
Fermo restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno una volta all'anno al Consiglio di Fabbrica e per conoscenza alla FULC territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro commissionato.
La prima comunicazione verrà data entro 4 mesi dalla stipula del presente contratto.
F) APPALTI
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente
pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché
quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferite all'attività
produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con i C.D.F. le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le
imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle
norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro
nonché dai contratti dei dipendenti delle imprese appaltanti.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto in corso
stipulati prima della sottoscrizione del presente contratto.
Le aziende comunicheranno ai C.D.F. la data di scadenza dei contratti di cui sopra.
Le norme di cui alla presente lettera G) non si applicano nei confronti
delle aziende che occupano fino a 60 lavoratori di cui al gruppo C)
dell'art. 4 del presente contratto.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti
in locazione finanziaria.
G) MOBILITA'
Fatta salva l'esperibilità e nel rispetto delle leggi vigenti e in attesa di
un accordo interconfederale in materia ed in relazione alle informazioni
sull'andamento occupazionale, qualora si concretizzino nelle realtà
rappresentate crisi aziendali aventi particolare rilevanza sociale con
conseguenze negative sul piano occupazionale in presenza di processi di ristrutturazione e riconversione aziendale nell'ambito della sfera di
applicazione della legislazione in materia di mobilità, una volta esaminato
il significato di tali esigenze nella singola azienda con il C.D.F.,
effettuata una prima verifica tra UNIONCHIMICA e FULC territorialmente competenti, in caso del permaner dei riflessi sopra accennati, l'UNIONCHIMICA territoriale e la FULC di pari livello si incontreranno in sede regionale per un esame della situazione, impegnando la partecipazione delle altre componenti istituzionali politiche, economiche e sociali
intersettoriali.
Annualmente le parti si incontreranno a livello regionale per verificare lo
stato della domanda e dell'offerta nei vari settori economici e produttivi
al fine di riconoscere il fenomeno e prospettare possibilità di intervento.
A tale scopo le parti si impegnano a far sì che nel corso del predetto
incontro partecipino anche tutte le componenti istituzionali e socio-
economiche. Detto incontro potrà essere ripetuto nell'arco dell'anno per una volta e su richiesta di una delle parti.
l'UNIONCHIMICA per quanto sopra conferma alla FULC la sua disponibilità ad operare nei termini di una fattiva collaborazione con gli altri soggetti
istituzionali ed imprenditoriali a livello intersettoriale per la
realizzazione di una politica attiva dell'occupazione:
a) attraverso la identificazione, congiuntamente alle altre componenti, di
occasioni di reimpiego per i lavoratori che risultassero esuberanti nei
fenomeni di riconversione e ristrutturazione;
b) attraverso la partecipazione al riconoscimento dell'interrelazione tra
domanda e offerta di lavoro e della struttura professionale dei
lavoratori interessati;
c) attraverso la partecipazione alla individuazione di corsi di formazione
e riqualificazione professionale degli stessi, unitamente agli Enti a
ciò preposti.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti auspicano che modifiche all'attuale legislazione in materia di
mobilità vengano realizzate sulla base dell'eliminazione delle difficoltà
esistenti circa la possibilità di collocamento in mobilità e sbocchi
occupazionali tra lavoratori provenienti da piccole e medie aziende e
lavoratori provenienti da grandi aziende.
H) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono
strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie
utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli
specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano
realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di
mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei
lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione
di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite
specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo Sociale
Europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con
caratteristiche di polivalenza funzionale che possono comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro
dovranno partire da un esame tra la direzione aziendale e il CDF in merito ad aree di sperimentazione, durata e verifiche; distribuzione degli orari; organici; riflessi sull'ambiente di lavoro; riflessi sulla globalità delle
attività produttive dell'azienda, ferma restando la continuità di tutto il
ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale ed il CDF, a conferma avvenuta della nuova
organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli
contrattualmente previsti.
Sei mesi prima della scadenza del vigente CCNL, le parti firmatarie si
incontreranno a livello nazionale per verificare la possibilità di
identificare eventuali revisioni del sistema di inquadramento sulla scorta
delle nuove organizzazioni del lavoro.
I) INNOVAZIONE TECNICA
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche
tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale la Direzione Aziendale fornirà al C.D.F. preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in azienda, sommarie informazioni, nella tutela del doveroso segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'UNIONCHIMICA negli incontri previsti per l'informazione a livello
nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio, trafilatura, estrusione, ecc.) tali da giustificare diverse qualificazioni
professionali del personale suddetto.
L) AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della
raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno un gruppo di lavoro che,
verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di
progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo
di valorizzarne l'impiego.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a
livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le
Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte
delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive
concordati alle proprie strutture associative. Il gruppo di lavoro
verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
Il Contratto completo in questa pagina
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