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febbraio 15, 2015

Contratto Lavoratori della Plastica e della Gomma PMI (CCNL): scaduto dal 31/10/1995.

Le  parti  si  danno  atto che quanto  nella  presente  parte  I  concordato 
costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
 
Le parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da  quelli 
forniti  da  altre componenti sociali e istituzionali, possano  divenire  la 
base  per  la  elaborazione  da  parte degli  organi  competenti  e  con  la 
partecipazione  di  tutte le parti interessate di una  reale  programmazione  economica  della  struttura  produttiva  italiana  nelle  sue  articolazioni  preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo  del  settore plastica-gomma.
 
L'apporto  così fornito dalla Unionchimica a tale programmazione, basata  su  criteri  di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali,  avrà  la 
sua  realizzazione  al  livello nazionale in  cui  necessariamente  sono  da 
operare le grandi scelte economiche.

lavoratori della gomma
 
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché  uniforme  il  dato raccolto, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla firma  per  concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio  nazionale  e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
 
Pertanto,  ferma  restando l'autonomia dell'attività  imprenditoriale  e  le 
rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:
 
A) OSSERVATORI NAZIONALE DI SETTORE
 
Tra l'UNIONCHIMICA e la FULC si è convenuto di formalizzare una procedura di  confronto  che consenta la possibilità di interventi, anche  congiunti,  nei  confronti del settore con le seguenti modalità.
 
Su tale presupposto, pertanto, tra l'UNIONCHIMICA e la FULC viene  istituito  un  osservatorio  nazionale della piccola e media  industria  delle  materie  plastiche  e della gomma eventualmente articolato per settori  concordemente  individuati tra le parti costituenti l'osservatorio.
 
In  tale  osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in  possesso,  che 
consentiranno ad UNIONCHIMICA e FULC di procedere a verifiche  relativamente  a:
 
- prospettive produttive e di mercato;
 
-  previsioni  degli investimenti in relazione agli  indirizzi  di  sviluppo 
tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali;
 
-  l'andamento  dell'occupazione  nel settore ed in  particolare  di  quella 
giovanile in rapporto all'accordo interconfederale del 16.11.88;
 
-  l'andamento  dell'occupazione femminile del settore, in  particolare  nel 
Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare 
il  tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla  legge 
10.4.1991 n. 125 e dalla raccomandazione CEE 1984, nonché dalle disposizioni 
legislative che dovessero essere emanate in seguito;
 
- esame sugli effetti dell'organizzazione del lavoro con riguardo alle 
   problematiche poste dall'introduzione delle innovazioni tecnologiche;
 
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.D.L.) emergenti nel 
   settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di 
   formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
 
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei 
   finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel 
   quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli 
   stessi destinati alla ricerca scientifica;
 
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti 
  ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzate alla ricerca 
  scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed 
  andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi 
  prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione 
  con enti di ricerca pubblica; nel qual caso se ne indicheranno i tempi 
  prevedibili di attuazione.
 
Inoltre  al  fine di una comune conoscenza sulla  disponibilità  ad  attuare 
ricerca  scientifica  con  finanziamenti  a  fondo  perduto  previsti  dalla 
normativa vigente nonché dalla legge 46\82, nei dati formativi si darà luogo  ad  una  precisa identificazione di titoli di ricerca  scientifica  che  sia 
specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
 
- Problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale;
 
- riflessi ecologici dell'insediamento industriale;
 
Le  parti  possono  convenire, in presenza  di  particolari  situazioni,  di 
demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'osservatorio 
nazionale.
 
B) COMMISSIONE PARITETICA
 
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di  attribuire 
al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito  del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più  adeguate devono basasi anche sull'uniforme lettura e gestione delle  intese  contrattuali   e   di  corrispondenza  dei  comportamenti  reali   con   gli  intendimenti  e  le  volontà  contrattuali,  convengono  di  dotarsi,  anche  utilizzando  i  dati  provenienti  dall'Osservatori,  di  uno  strumento  di  concreta  gestione  del  CCNL  nel corso della sua  vigenza,  di  studio  di  problematiche  di comune interesse e di eventuale intervento  nei  confronti  degli organismi legislativi e amministrativi.
 
B1) COMPITI E FUNZIONI
 
A  tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza  del  presente 
CCNL,  viene  costituita  una  Commissione  Paritetica  avente  i   seguenti 
obiettivi  funzioni:
 
1) elaborare un testo contrattuale commentato del CCNL anche sulla base 
    delle risultanze di una ricognizioni della produzione giurisprudenziale 
    sui contenuti del CCNL di categoria;
 
2) procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi  e\o linee di prodotto, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze  territoriali a livello aziendale;
 
A  tale  fine trimestralmente le rispettive  istanze  territoriali  dovranno 
trasmettere  alla  Commissione Paritetica tutta la  produzione  contrattuale  stipulata  anche a livello di transazioni, individuali o collettive,  aventi 
ad  oggetto  tematiche  di cui al presente CCNL, alle  quali  le  rispettive 
istanze territoriali hanno prestato assistenza;
 
3) procedere alla integrazione, modifica, sostituzione, creazione di 
    istituti o normative contrattuali che risultino demandate da norme di 
    legge alla contrattazione collettiva nazionale;
 
4) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo  in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi   precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui all'art. 
   57;
 
5) effettuare studi, elaborazioni, ricerche finalizzate alla presentazione, 
   anche congiunta, di proposte di legge sulle seguenti tematiche: 
 
    a) la emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi;
 
    b) identificazione di aree territoriali coinvolte in diffuse ed emerse 
       situazioni di rischio, esaminando la possibilità di individuare 
       idonee ed adeguate soluzioni;
 
    c) esame di proposte di legge e di iniziative di carattere normativo di 
       interesse per il settore plastica e gomma che venissero avanzate in 
       Italia o nell'ambito della CEE, sia in tema di sicurezza ambientale 
       che di igiene del lavoro;
 
Analoghe  linee  di indirizzo comune saranno ricercate nei  confronti  delle 
A.L. (Regioni, Provincie, ecc.);
 
    d) problemi posti dal recepimento nella legislazione italiana di 
        Direttive CEE riguardanti la sicurezza e l'ambiente;
 
    e) problematiche relative alla raccolta, smaltimento e riciclaggio dei 
       materiali plastici;
 
    f) tematiche inerenti l'occupazione, le modalità di accesso al mondo 
        del lavoro, la parità uomo-donna;
 
    g) formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
 
    h) altre tematiche individuate dalle parti.
 
Le  parti convengono sulla possibilità che la Commissione paritetica di  cui 
sopra demandi, in quelle aree regionali ritenute di comune interesse, ad una  analoga struttura l'esame delle problematiche di cui ai precedenti punti b),  e), f), g) e h).
 
B2) COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
 
Con  il  presente  contratto  viene  costituita  la  Commissione  Paritetica 
nazionale composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre  di parte sindacale.
 
La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.
 
Il  regolamento per il funzionamento della Commissione verrà  approvato  nel 
corso della prima riunione all'unanimità.
 
C) INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE
 
1) Almeno una volta l'anno l'UNIONCHIMICA comunicherà alla FULC nazionale 
    informazioni globali complessive e relative alle aziende associate su:
 
    - previsioni sugli investimenti complessivi;
 
    - utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei 
       finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e 
       dalla CEE nel quadro di apposite leggi;
 
    - nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, 
       riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, 
       informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi 
       ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di 
       ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
 
    - dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi 
       d'età;
 
    - dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati 
       sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
 
    - elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore 
       dei contratti part-time e a termine;
 
    - elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse 
       con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di 
       lavoratori portatori di handicap;
 
    - acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di 
       programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
 
Le  informazioni  di  cui al presente punto 1)  verranno  articolate  per  i 
seguenti comparti:
 
a) prodotti per l'industria:
   
     - autotrasporti
    - elettrodomestici
    - edilizia
    - altri
 
b) prodotti per il consumo finale.
 
Nel  corso  dell'incontro le parti effettueranno  un'esame  congiunto  degli 
effetti   degli   investimenti  su:   occupazione,   indirizzi   produttivi, 
localizzazione  e  condizioni ambientali-ecologiche  esprimendo  le  proprie 
autonome valutazioni.
 
2) A livello regionale una volta l'anno, l'UNIONCHIMICA territoriale 
    porterà a conoscenza della FULC regionale, in apposito incontro, 
    informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate 
    nel contesto territoriale su:
 
    - previsioni sugli investimenti;
 
    - utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei 
       finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e 
       dalla CEE nel quadro di apposite leggi;
 
    - nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, 
       riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, 
       informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi 
       ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di 
       ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
 
    - natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati 
       quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al 
       lavoro a domicilio;
 
    - natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a 
       consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte 
       appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme 
       delle aziende associate;
 
    - dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi 
       d'età;
 
    - dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati 
       sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
 
    - elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore 
       dei contratti part-time e a termine;
 
    - elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse 
       con l'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e di 
       lavoratori portatori di handicap;
 
    - acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di   
       programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
 
L'incontro  di  cui  al  presente  punto  potrà  effettuarsi  anche  con  la 
partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
 
Nell'ambito  regionale  le parti potranno individuare aree  geografiche  più 
limitate,  cioè  provincie e\o comprensori,  che  presentino  concentrazioni 
significative   di  aziende  rappresentate;  in  tal   caso   l'UNIONCHIMICA 
specificherà  le informazioni previste per il livello regionale  relative  a 
tali aree.
 
3) Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle 
    realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
 
4) Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso 
    industriale articolato in più stabilimenti facenti capo ad un unico 
    centro decisionale ed aventi complessivamente più di 350 dipendenti - 
    le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo 
    industriale.
 
Ciascun  gruppo  industriale, annualmente, in  apposito  incontro  convocato  dalla  UNIONCHIMICA,  porterà  a conoscenza della FULC  e  dei  Consigli  di  Fabbrica:
 
- le prospettive produttive;
 
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali, 
   consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e 
   miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
 
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età; 
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati 
    sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
 
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili 
  azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità:
 
- il numero dei contratti part-time e a termine;
 
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la 
   loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
 
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera C) della presente parte 
I  e con la procedura di cui al precedente comma, le parti effettueranno  un  esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad  incontri  annuali,  a  livello nazionale, per l'accertamento delle  realizzazioni  nel  loro  complesso;  l'accertamento per le realtà territoriali  e  di  fabbrica  avverrà  con  la medesima procedura in appositi incontri tra  le  parti  con  l'intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di Fabbrica.
 
5) Gli stabilimenti associati con più di 225 dipendenti, annualmente, in 
    apposito incontro, porteranno a conoscenza della FULC e del Consiglio 
    di Fabbrica informazioni su:
 
    - prospettive produttive;
 
    - previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti  industriali, 
       consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e 
       miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
 
    - dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi 
       d'età; 
   
    - a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici 
       che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità 
       produttiva;
 
    - andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire 
       possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità:
 
    - il numero dei contratti part-time e a termine;
 
    - gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, 
       la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la 
       sicurezza.
 
A  richiesta di una delle parti la procedura concernente  tali  stabilimenti 
potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
 
Le aziende aventi un numero di dipendenti tra 150 e 225 daranno informazioni  relative alle percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi di età  alla  FULC  tramite  la UNIONCHIMICA e nel corso degli  incontri  a  livello  regionale di cui al punto 2).
 
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera C) della presente parte 
I),   le  parti  effettueranno  un  esame  congiunto  degli  effetti   degli 
investimenti  e procederanno agli incontri annuali per l'accertamento  delle 
realizzazioni nell'ambito territoriale.
 
 
 
DICHIARAZIONE DELL'UNIONCHIMICA
 
In  presenza  di situazioni di crisi di rilevante  entità,  con  particolare 
attenzione   al  Mezzogiorno,  l'UNIONCHIMICA  si  impegna   a   presentare,  congiuntamente  con  gli  altri soggetti  e  organizzazioni  imprenditoriali  pubbliche e\o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di  reindustrializzazione.
 
D) DECENTRAMENTO PRODUTTIVO
 
Le  aziende  informeranno  preventivamente  il  Consiglio  di  fabbrica   su 
eventuali  casi  di scorporo di attività del proprio  ciclo  produttivo  che 
abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la 
conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
 
La  presente  normativa  non  si applica nei  confronti  delle  aziende  che 
occupano fino a 140 lavoratori.
 
E) LAVORO A DOMICILIO 
 
Fermo  restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877, le  aziende  che  ricorrono  al  lavoro  a  domicilio comunicheranno  una  volta  all'anno  al  Consiglio di Fabbrica e per conoscenza alla FULC territoriale il numero  dei  lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro commissionato.
 
La  prima comunicazione verrà data entro 4 mesi dalla stipula  del  presente  contratto.
 
F) APPALTI
 
Sono  esclusi  dagli  appalti  i  lavori  svolti  in  azienda   direttamente 
pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché 
quelle   di  manutenzione  ordinaria  continuativa   riferite   all'attività 
produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte  al di fuori dei normali turni di lavoro.
 
Per  quanto  concerne  i lavori conseguenti a  programmi  di  risanamento  e  bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel  tempo  e orario pieno, le aziende concorderanno con i C.D.F. le possibili soluzioni  sostitutive.  Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si  dovrà  tenere  conto  delle caratteristiche di programmabilità dei  lavori  stessi,  della  piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere  di  continuità  del lavoro, anche in impianti diversi.
 
Le  aziende inseriranno nei contratti di appalto clausole che  vincolino  le 
imprese  appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti  dalle 
norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro 
nonché dai contratti dei dipendenti delle imprese appaltanti.
 
Restano  salvi,  fino alla loro scadenza, i contratti di  appalto  in  corso 
stipulati prima della sottoscrizione del presente contratto.
 
Le aziende comunicheranno ai C.D.F. la data di scadenza dei contratti di cui  sopra.
 
Le  norme  di cui alla presente lettera G) non si  applicano  nei  confronti 
delle  aziende  che  occupano  fino a 60 lavoratori  di  cui  al  gruppo  C) 
dell'art. 4 del presente contratto.
 
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti 
in locazione finanziaria.
 
G) MOBILITA'
 
Fatta salva l'esperibilità e nel rispetto delle leggi vigenti e in attesa di 
un  accordo  interconfederale in materia ed in relazione  alle  informazioni 
sull'andamento   occupazionale,  qualora  si  concretizzino   nelle   realtà 
rappresentate  crisi  aziendali  aventi particolare  rilevanza  sociale  con 
conseguenze  negative  sul piano occupazionale in presenza  di  processi  di  ristrutturazione  e  riconversione  aziendale  nell'ambito  della  sfera  di 
applicazione della legislazione in materia di mobilità, una volta  esaminato 
il  significato  di  tali  esigenze nella singola  azienda  con  il  C.D.F., 
effettuata  una  prima  verifica tra UNIONCHIMICA  e  FULC  territorialmente  competenti,   in   caso   del  permaner  dei   riflessi   sopra   accennati,  l'UNIONCHIMICA  territoriale e la FULC di pari livello si  incontreranno  in  sede  regionale per un esame della situazione, impegnando la  partecipazione  delle  altre  componenti  istituzionali  politiche,  economiche  e   sociali 
intersettoriali.
 
Annualmente le parti si incontreranno a livello regionale per verificare  lo 
stato  della domanda e dell'offerta nei vari settori economici e  produttivi 
al fine di riconoscere il fenomeno e prospettare possibilità di  intervento. 
A  tale  scopo  le parti si impegnano a far sì che nel  corso  del  predetto 
incontro  partecipino  anche  tutte le  componenti  istituzionali  e  socio-
economiche. Detto incontro potrà essere ripetuto nell'arco dell'anno per una  volta e su richiesta di una delle parti.
 
l'UNIONCHIMICA  per quanto sopra conferma alla FULC la sua disponibilità  ad  operare  nei  termini di una fattiva collaborazione con gli  altri  soggetti 
istituzionali   ed   imprenditoriali  a  livello  intersettoriale   per   la 
realizzazione di una politica attiva dell'occupazione:
 
a) attraverso la identificazione, congiuntamente alle altre componenti, di 
   occasioni di reimpiego per i lavoratori che risultassero esuberanti nei 
   fenomeni di riconversione e ristrutturazione;
 
b) attraverso la partecipazione al riconoscimento dell'interrelazione tra 
    domanda e offerta di lavoro e della struttura professionale dei 
    lavoratori interessati;
 
c) attraverso la partecipazione alla individuazione di corsi di formazione 
   e riqualificazione professionale degli stessi, unitamente agli Enti a 
   ciò preposti.
 
DICHIARAZIONE COMUNE
 
Le  parti  auspicano che modifiche all'attuale legislazione  in  materia  di 
mobilità  vengano realizzate sulla base dell'eliminazione  delle  difficoltà 
esistenti  circa  la  possibilità  di collocamento  in  mobilità  e  sbocchi 
occupazionali  tra  lavoratori  provenienti da piccole  e  medie  aziende  e 
lavoratori provenienti da grandi aziende.
 
H) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
 
Premesso   che  i  modelli  organizzativi  del  lavoro  discendono  e   sono 
strettamente  condizionati dalle tipologie dei prodotti e  delle  tecnologie 
utilizzate  nelle  singole  aziende,  nonché  dalle  caratteristiche   degli 
specifici  mercati in cui esse operano, le parti si danno atto  che  possano 
realizzarsi  nuovi  modelli organizzativi del lavoro anche  in  presenza  di 
mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
 
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
 
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei 
     lavoratori.
 
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione 
di  tali  nuovi  modelli di organizzazione del lavoro,  si  opererà  tramite 
specifiche  iniziative  formative  e qualitative  (quali  il  Fondo  Sociale 
Europeo)   al   fine   di   realizzare   arricchimenti   professionali   con 
caratteristiche  di polivalenza funzionale che possono comprendere  mansioni  anche  non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno  tener  conto  delle   necessarie   gradualità  che  consentono  il   normale   svolgimento  dell'attività   produttiva  e  della  disponibilità  dei  mezzi   produttivi  esistenti in azienda.
 
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del  lavoro 
dovranno  partire da un esame tra la direzione aziendale e il CDF in  merito  ad  aree di sperimentazione, durata e verifiche; distribuzione degli  orari;  organici;  riflessi sull'ambiente di lavoro; riflessi sulla globalità  delle 
attività  produttive dell'azienda, ferma restando la continuità di tutto  il 
ciclo di produzione e delle attività accessorie.
 
La  Direzione  aziendale  ed  il  CDF,  a  conferma  avvenuta  della   nuova 
organizzazione,  potranno provvedere alla definizione delle eventuali  nuove  figure  professionali  risultanti dalla polivalenza  funzionale,  anche  con  l'applicazione   di  parametri  retributivi  intermedi  rispetto  a   quelli 
contrattualmente previsti.
 
Sei  mesi  prima  della scadenza del vigente CCNL, le  parti  firmatarie  si 
incontreranno   a  livello  nazionale  per  verificare  la  possibilità   di 
identificare  eventuali revisioni del sistema di inquadramento sulla  scorta 
delle nuove organizzazioni del lavoro.
 
I) INNOVAZIONE TECNICA
 
In  caso  di  introduzione  in  aziende  di  impianti  con   caratteristiche 
tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare  nell'inserimento  rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale la  Direzione    Aziendale   fornirà   al   C.D.F.   preventivamente    rispetto  all'installazione  degli impianti in azienda, sommarie  informazioni,  nella  tutela  del  doveroso segreto aziendale,  sulle  principali  caratteristiche  innovative contenute negli impianti in oggetto.
 
L'UNIONCHIMICA   negli  incontri  previsti  per  l'informazione  a   livello 
nazionale,  provvederà  a  dare  informazioni  in  presenza  di  determinate  innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino  sostanziali  mutamenti nel modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio,  trafilatura,  estrusione, ecc.) tali da giustificare diverse  qualificazioni 
professionali del personale suddetto.
 
L) AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'
 
Le  parti  convengono sulla opportunità di realizzare, in  attuazione  della 
raccomandazione  CEE  del  13  dicembre 1984 n.  635  e  delle  disposizioni  legislative  in tema di parità uomo-donna, attività di studio e  di  ricerca  finalizzate  alla  promozione  di azioni positive  a  favore  del  personale  femminile.
 
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno un gruppo di lavoro  che, 
verificati  i  presupposti  di  fattibilità,  potrà  predisporre  schemi  di 
progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo 
di valorizzarne l'impiego.
 
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti  a 
livello   nazionale,   sono   considerati   progetti   concordati   con   le 
Organizzazioni  sindacali  e l'eventuale adesione ad uno di  essi  da  parte 
delle  aziende costituisce titolo per l'applicazione dei  benefici  previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
 
Le  parti  promuoveranno  la  conoscenza dei  progetti  di  azioni  positive 
concordati   alle  proprie  strutture  associative.  Il  gruppo  di   lavoro 
verificherà l'efficacia dei programmi applicati.

Il Contratto completo in questa pagina

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