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ottobre 31, 2019

L'assistenza sanitaria in Italia.

Cittadino italiano, della Comunità Europea o straniero?

Ognuno ha diritto alle cure sanitarie, ma i modi per accedervi sono diversi e cambiano anche le prestazioni erogabili.

L'assistenza sanitaria

Il sistema Sanitario Nazionale assicura un accesso ai servizi tenendo conto di

  • bisogni di salute;
  • qualità e appropriatezza delle cure;
  • l'economicità nell'impiego delle risorse.

In Italia il governo del sistema sanitario è esercitato da

  • Stato: alla legislazione statale spetta la determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè le prestazioni e i servizi che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • Regioni: alla legislazione regionale spetta il compito di organizzare ed erogare le suddette prestazioni e l’assistenza indispensabile alla tutela della salute.
In cosa consiste il diritto all’assistenza sanitaria?

Avere diritto all’assistenza sanitaria significa usufruire dei servizi di prevenzione e cura della salute come l’assistenza di base, le cure specialistiche o i ricoveri ospedalieri.

I servizi a disposizione del cittadino sono:

  • assistenza di base: medico di famiglia o pediatra. Il cittadino ha diritto di scegliere liberamente un medico di sua fiducia;
  • continuità delle cure: il cittadino ha diritto di accedere alle cure continuamente, questo significa che quando non c’è il medico di base, l’assistenza  deve essere garantita da un medico sostitutivo o dal servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica);
  • accesso alle prestazioni a carattere diagnostico: al cittadino deve essere garantita la possibilità di usufruire di visite specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici;
  • pubblico e privato accreditato o convenzionato: la scelta tra una struttura pubblica e una privata convenzionata per accedere ai servizi, deve essere libera
  • ricovero ospedaliero: il cittadino ha diritto di scegliere liberamente la struttura ospedaliera dove essere ricoverato, qualora fosse una struttura fuori regione dovrà chiedere il permesso all’azienda sanitaria territoriale;
  • diritto all’informazione: il cittadino deve essere sempre informato in modo adeguato prima di essere sottoposto a esami e interventi;
  • accesso ai farmaci: i cittadini hanno il diritto a ricevere i farmaci prescritti dai loro medici sul ricettario regionale, compartecipando alla spesa attraverso il pagamento di un contributo (ticket); L’esenzione dal ticket è regolata da normativa regionale e può non essere la stessa da regione a regione.
Come ci si iscrive al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione è obbligatoria per i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e in regola con il permesso di soggiorno. I bambini nati in Italia devono essere iscritti al Servizio Sanitario e acquisiscono il diritto all’assistenza. Per iscriversi occorre recarsi negli uffici dell’Azienda Sanitaria della zona di residenza.

I documenti necessari sono:

  • un documento di riconoscimento valido;
  • il codice fiscale;
  • il certificato di residenza o autocertificazione;
  • per i neonati: certificato dello stato di famiglia, o autocertificazione, da cui risulti già il nuovo nato e codice fiscale di quest’ultimo.

L’iscrizione al Servizio sanitario garantisce l’assistenza da parte del medico di medicina generale (medico di famiglia) o del pediatra di libera scelta, che rappresentano il primo riferimento per la salute dei cittadini. L'assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini (italiani e stranieri aventi diritto) attraverso una rete di servizi (assistenza medica e pediatrica, farmaceutica, specialistica ambulatoriale, ospedaliera, domiciliare e dei consultori pubblici).

Al momento dell’iscrizione al Servizio Sanitario viene rilasciata quella che un tempo era la tessera sanitaria e oggi è la Carta Regionale dei Servizi (CRS), una smart card elettronica. La CRS di fatto è valida come:

  • Tessera Sanitaria;
  • Tessera Europea di Assicurazione Malattia (vedi sopra la TEAM);
  • Codice Fiscale.

Queste funzioni sono disponibili da subito, senza necessità di richiedere l’attivazione della CRS e il rilascio del PIN. La CRS va conservata con cura ed esibita per tutte le operazioni richieste al Servizio Sanitario Regionale o nel caso ci si debba recare all'estero. Il PIN è un codice strettamente personale poiché consente di riconoscere il suo proprietario nell’accesso ai servizi innovativi della Pubblica Amministrazione, garantendone la privacy. Per richiedere il PIN bisogna recarsi agli sportelli abilitati presso le Aziende Sanitarie del territorio.

Spesa finanziata dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi del Decreto 6 agosto 2015.

I Livelli Essenziali di Assistenza

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono le prestazioni sanitarie che il servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). Le prestazioni incluse nei LEA sono individuate sulla base di principi di effettiva necessità assistenziale, di efficacia e di appropriatezza e rappresentano il livello di cure “essenziale” garantito a tutti i cittadini. Le Regioni potranno utilizzare risorse proprie per fornire servizi e prestazioni ulteriori.

I LEA, stabiliti dallo Stato, si ispirano al binomio “efficacia + solidarietà” e individuano prestazioni considerate essenziali ed efficaci garantite a tutti, su tre livelli:

  • l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);
  • l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche);
  • l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.

Qui trovi l'elenco delle prestazioni fornite dal SSN incluse. Nell’ultimo periodo, tuttavia, i Livelli Essenziali di Assistenza sono stati aggiornati. Qui trovi le principali novità.

Spetta alle singole Regioni organizzarsi per erogare le prestazioni incluse nei LEA con modalità e regimi appropriati.

Quali sono le prestazioni che non rientrano nei LEA?

Le prestazioni attualmente totalmente escluse dai LEA sono le seguenti:

  • chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  • circoncisione rituale maschile;
  • medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, chiropratica, osteopatia, ecc.);
  • vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
  • certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge: certificazioni idoneità alla pratica sportiva agonistica e non (salvo quelle rilasciate dal medico di famiglia per manifestazioni in ambito scolastico), idoneità al servizio civile, idoneità alla guida, idoneità al porto d’armi, idoneità all’impiego, etc.;
  • prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale:
  • esercizio assistito in acqua,
  • idromassoterapia,
  • ginnastica vascolare in acqua,
  • diatermia a onde corte e microonde,
  • agopuntura con moxa revulsivante,
  • ipertemia NAS,
  • massoterapia distrettuale riflessogena,
  • pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente,
  • elettroterapia antalgica,
  • ultrasuonoterapia,
  • trazione scheletrica,
  • ionoforesi,
  • laserterapia antalgica,
  • mesoterapia,
  • fotoferesi terapeutica,
  • fotochemioterapia extracorporea, fotoferesi extracorporea.

L’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia, la laserterapia e la mesoterapia possono essere incluse nei LEA su disposizione regionale, secondo specifiche indicazioni cliniche.

Le prestazioni erogabili secondo specifiche indicazioni cliniche (età, condizioni di salute, tempo trascorso dalla precedente prestazione, etc.) sono le seguenti:

  • le prestazioni di assistenza odontoiatrica
  • la densitometria ossea
  • alcune prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale
  • la chirurgia rifrattiva

Per sapere se si rientra nelle indicazioni per cui queste prestazioni diventano erogabili e gratuite è possibile rivolgersi all’azienda sanitaria di residenza.

Chi ha diritto all'assistenza sanitaria?

Possono iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale le seguenti categorie di persone:

  • cittadini italiani: residenti in Italia, pensionati italiani residenti all’estero, familiari a carico di un lavoraore occupato in Italia;
  • cittadini appartenenti alla Comunità Europea: temporaneamente in Italia o residenti in Italia;
  • cittadini stranieri non appartenenti a Paesi convenzionati: con permesso di soggiorno o senza permesso di soggiorno.

Con l'iscrizione al SSN si ottiene una Tessera Sanitaria (TS), da mostrare ogni qualvolta si usufruisca dei servizi o si ricevano prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie. Inoltre, tale iscrizione permette la scelta del proprio medico di base e/o pediatra di libera scelta.

I cittadini italiani

Cittadino italiano residente in Italia: tutti i cittadini senza distinzioni possono accedere alle prestazioni in forma diretta erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o da quelle private accreditate.

Pensionato italiano residente all’estero: i presupposti per beneficiare dell'assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano sono i seguenti:

  • la residenza in uno dei Paesi in cui vigono accordi in tema di tutela sanitaria -  gli stati dell’Unione Europea, la Svizzera, i paesi dello spazio economico europeo SEE e cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein e i Paesi in cui esiste una Convenzione con lo stato italiano in tema di accordi di sicurezza sociale, Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del vaticano, Croazia, Macedonia, Serbia Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Monaco, san Marino, Tunisia;
  • la fruizione di una pensione contributiva erogata da un Istituto previdenziale italiano.
  • l'assenza del diritto di usufruire delle prestazioni sanitarie a carico di altro Stato membro.

Dunque in assenza di una copertura sanitaria da parte dello Stato membro di residenza, l'istituzione competente, su cui ricade l'onere delle prestazioni sanitarie, risulta quella che eroga la pensione. In caso di corresponsione di più pensioni, l'istituzione competente è quella alla quale il titolare è stato più lungamente soggetto o soggetto da ultimo. L’azienda sanitaria di ultima residenza è tenuta a verificare annualmente il permanere dei presupposti che legittimano il mantenimento del diritto.

Familiari a carico di un lavoratore occupato in Italia: se vivono in uno Stato convenzionato, conservano il diritto all’assistenza sanitaria all’estero con onere a carico dell’Italia. Per ottenere questo beneficio è necessario richiedere alla Azienda Sanitaria dell’ultima residenza in Italia il modulo apposito. L’attestato permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese. Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a seconda di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.

Cittadino italiano residente all’estero: chi trasferisce la residenza all’estero perde il diritto all’assistenza sanitaria quando è cancellato dai registri dell’Anagrafe comunale.

I cittadini della Comunità Europea

I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti:

  • i titolari di TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie;
  • i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti) e E121 (pensionati) hanno diritto all’assistenza sanitaria completa.

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE riguardante il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha disciplinato le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso, soggiorno temporaneo e permanente, nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea

  • I cittadini comunitari temporaneamente presenti in Italia. I cittadini della Comunità Europea, della Svizzera e dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda Liechtenstein) in caso di soggiorno non superiore a tre mesi nel territorio italiano, hanno diritto alle cure urgenti e medicalmente necessarie, senza doversi iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale. L'accesso agli ambulatori dei Medici di Medicina Generale o di Guardia Medica è gratuito. In caso di visite specialistiche o esami strumentali è dovuto il ticket a parità di condizione con i cittadini italiani residenti. Si tratta di cittadini comunitari in possesso della TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) o del modello sostitutivo che soggiornano temporaneamente in Italia per un periodo non superiore a tre mesi. La TEAM è stata consegnata ai cittadini dai rispettivi Stati di appartenenza. In caso di smarrimento, rinnovo o richiesta di nuova tessera i cittadini comunitari devono rivolgersi allo Stato in cui risultano iscritti. Trattandosi di cittadini comunitari soggiornanti per un periodo temporaneo, e non residenti in Italia, non sono iscritti al Sistema Sanitario Nazionale Italiano ma acquisiscono il diritto a fruire delle prestazioni urgenti e medicalmente necessarie con le stesse modalità dei cittadini italiani iscritti.
  • I cittadini comunitari residenti in Italia. Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi (tessera TEAM o modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1) , è tenuto a provvedere all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente e sarà iscritto al Servizio Sanitario della regione di residenza. In via straordinaria, particolari gruppi di cittadini comunitari che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza (perché non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa), possono stipulare un’assicurazione sanitaria o fare un’ iscrizione volontaria al Servizio Sanitario della regione in cui vivono, previa corresponsione del contributo dovuto. Si tratta di soggiornanti per motivi di studi, collocati alla pari, personale religioso, stranieri che partecipano a programmi di volontariato, dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari.      

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno

I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al SSN rivolgendosi all’azienda sanitaria del Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno, con parità di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda il contributo da versare e l'assistenza erogata. L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.La durata del diritto è quella del permesso di soggiorno.

Per ottenere tale assistenza bisogna iscriversi al SSN: l'iscrizione va effettuata presso gli uffici scelta e revoca dell’azienda sanitaria ove il cittadino straniero ha la residenza o l'abituale dimora indicata sul permesso di soggiorno. Il documento che prova l'iscrizione è la tessera sanitaria e ha la stessa durata del permesso di soggiorno. Questo documento è individuale e serve per accedere all'assistenza.

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale tutti i cittadini stranieri extracomunitari:

  • regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
  • regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
  • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari.

I cittadini stranieri non UE titolari di permesso di soggiorno con validità superiore ai tre mesi, che non rientrano tra coloro che sono iscritti di diritto al Servizio Sanitario Nazionale, possono effettuare l’iscrizione volontaria. Sono:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso, il personale diplomatico e consolare ed tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

L' iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo forfettario annuale e dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.

I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno

I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno non hanno diritto all'iscrizione al SSN ma possono ottenere una tessera (tessera di Straniero Temporaneamente Presente, con il codice STP), da usare in casi di emergenza e beneficiare di determinate cure sanitarie. Ne hanno diritto tutti i cittadini stranieri non comunitari  presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, compresi i clandestini. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni sanitarie vengono effettuate assegnando il codice regionale a sigla STP, che viene inserito al posto del codice fiscale.

A cosa dà diritto il tesserino STP?

Il codice STP deve essere rilasciato anche in assenza di passaporto o di altri documenti. Agli stranieri non comunitari non regolarmente presenti sul territorio italiano sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie:

  • cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, per malattia e infortunio;
  • tutela della gravidanza e della maternità;
  • tutela della salute dei minori;
  • vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
  • profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Cosa serve per ottenere il rilascio del tesserino STP?

Il tesserino STP può essere rilasciato da qualsiasi Azienda sanitaria ed Azienda Ospedaliera, indipendentemente dal domicilio o luogo di dimora del richiedente. Il rilascio del tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione d’indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione del modello predisposto dal Ministero della Sanità. Le informazioni richieste allo straniero, e registrate presso il registro dell’azienda sanitaria sono:

  • nome;
  • cognome;
  • sesso;
  • data di nascita;
  • codice STP;
  • recapito;
  • nazionalità;
  • data di rilascio.

Tali informazioni non devono, in ogni caso, a meno di un mandato del Giudice, essere inviate alla Prefettura ai fini della rendicontazione delle prestazioni. L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani. Il mancato rispetto del divieto di segnalazione di soggetti irregolari alle autorità da parte dei servizi sanitari costituisce pertanto reato.

Che validità ha il tesserino STP?

Il tesserino STP ha valore in tutti i servizi sanitari di tutto il territorio nazionale. Ha una validità di sei mesi ed è sempre rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Il rinnovo avverrà possibilmente con lo stesso numero. In caso di smarrimento verrà rilasciato un nuovo tesserino con il codice STP precedentemente attribuito o con un nuovo numero, se non è possibile risalire al vecchio codice.

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