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maggio 31, 2013

L’NFC cambierà la nostra vita quotidiana?

NFC_touch_interactions_2Sono tante le cose che possiamo già fare con il nostro smartphone grazie alla tecnologia NFC (Near Field Communication), da pagamenti attraverso i cellulari fino ad accedere ai mezzi di trasporto pubblico previo pagamento dell’abbonamento mensile.

Near Field Communication (NFC) (in italiano letteralmente 'Comunicazione di prossimità') è una tecnologia che fornisce connettività wireless (RF) bidirezionale a corto raggio (fino a un massimo di 10 cm). È stata sviluppata congiuntamente da Philips, Sony e Nokia.

La tecnologia NFC si è evoluta da una combinazione d'identificazione senza contatto o RFID (Radio Frequency Identification – IDentificazione a Radio Frequenza) e altre tecnologie di connettività. Contrariamente ai più semplici dispositivi RFID, NFC permette una comunicazione bidirezionale: quando due apparecchi NFC (l'Initiator e il Target) vengono accostati entro un raggio di 4 cm, viene creata una rete peer-to-peer tra i due ed entrambi possono inviare e ricevere informazioni. La tecnologia NFC opera alla frequenza di 13,56 MHz e può raggiungere una velocità di trasmissione massima di 424 kbit/s.

Ma! Questo non è niente scopri in questa infografica come l’NFC cambierà la nostra vita quotidiana.

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maggio 30, 2013

maggio 24, 2013

Nuovi farmaci per l’erezione.

Il 31.03.1998 rappresenta una data storica per la terapia andrologica e corrisponde alla data di commercializzazione negli USA del VIAGRA ( Sildenafil).

 

Si tratta di una sostanza che inibisce un enzima, la 5-FOSFODIESTERASI, presente nelle strutture vascolari dei corpi cavernosi, determinando un importante e massiccia vasodilatazione del sistema arterioso dei corpi cavernosi del pene. In tale modo si ottiene una veloce riempimento delle strutture cavernose con conseguimento di una buona-ottimale rigidità e mantenimento tanto da permettere un valido rapporto sessuale.

Il paziente assume una compressa, che viene assorbita a livello gastro-intestinale (in genere nel giro di 30-60 minuti) e, in risposta ad uno stimolo sessuale (psicologico o fisico), si determina una vasodilatazione arteriosa tale da innescare una valida erezione.

Con l’orgasmo e la eiaculazione il pene ritorna in stato di flaccidità ma capace di rispondere ad ulteriori stimoli sessuali per un periodo di tempo di circa 12-18 ore.

Il VIAGRA (Sildenafil) viene trasportato a tutti i distretti dell’organismo determinando un effetto vasodilatatore locale ( arrossamento del volto, senso di cefalea o testa pesante, naso chiuso, bruciori gastrici, aumento della frequenza dei battiti cardiaci,  formicolii agli occhi, diarrea..) presente in una variabile percentuale di casi.

Il Viagra determina anche una vasodilatazione coronarica e non deve essere assunto da pazienti che già devono utilizzare farmaci coronaro-dilatatori ( Nitroglicerina, Pentaeritrile tetranitrato, Isosorbide mononitrato, Isosorbide dinitrato, Isosorbide dinitrato+pentaetrile tetranitrato, Sodio nitroprussiato, Eritrile tetranitrato, Tenitramina), per evitare un effetto di sommazione farmacologica. Al di là di queste limitazioni, il Viagra non ha alcun effetto nocivo sul sistema cardiaco, anzi ha effetti positivi sul sistema circolatorio.

Il CIALIS (Tadalafil) ha un tempo di assorbimento lievemente minore, un effetto erettile lievemente inferiore ma una durata di 48-72 ore. Per questo viene preferito dai maschi con rapporti sessuali stabili e continui. Tra gli effetti collaterali vanno registrati dolori muscolari, tipo crampi.

Il LEVITRA (Vardenafil) ha una azione estremamente rapida, una buona risposta erettile  ma una durata più breve 6-8 ore.

I pazienti possono fare uso di tali farmaci anche con frequenza giornaliera senza averne alcun disturbo. Si ritiene che tali farmaci debbano essere prescritti da un Medico che conosca i farmaci assunti dal paziente. Il loro uso, anche saltuario, deve essere riportato al Medico o Cardiologo che faccia una nuova prescrizione terapeutica cardiocircolatoria. Altre ricerche sono in corso per trovare farmaci che migliorino la circolazione arteriosa peniena. E1, o le compresse di Viagra, Cialis o Levitra con buona soddisfazione.

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maggio 19, 2013

I premi vinti da IWBank eccellenza premiata.

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IWBank ha ricevuto numerosi premi che attestano l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti in più di 10 anni di attività. La varietà dei riconoscimenti testimonia la cura e l'attenzione dedicata ai servizi di investimento, finanziamento, conto corrente e conto deposito.

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Il costante contributo dei Clienti allo sviluppo delle soluzioni più innovative è da sempre una componente essenziale per il successo di IWBank.

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I principali riconoscimenti ricevuti da IWBank negli ultimi anni:

  • Miglior Home Banking 2012 - Osservatorio Finanziario
  • Miglior deposito 2012 - Osservatorio Finanziario
  • IW QuickTrade - 2° premio Trading App - MF Innovazione Award 2012
  • IW Prestito - 3° premio Prestiti Personali - MF Innovazione Award 2012
  • Miglior conto 2011 - Osservatorio Finanziario
  • Excellence in Banking Awards 2008 - Best Online Investment Provider Europe

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maggio 18, 2013

maggio 15, 2013

I 10 articoli più letti del mese: Aprile 2013
1.- Contratto Metalmeccanici Artigiani (CCNL): nuove norme, preavviso, dimissioni e licenziamento.

metalmeccaniciA partire dal 1 gennaio 2010 è stato approvato il nuovo contratto metalmeccanici per gli artigiani che avrà validità per il 2011, 2012 e 2013.
Qui potete scaricare o leggere il rinnovo del contratto con gli aumenti salariali e le retribuzioni.
Scarica il nuovo contratto metalmeccanici artigiani valido per il periodo 2010-2011- 2012
Nel contratto metalmeccanici artigiani, il preavviso di dimissioni o licenziamento cambiano se la rescissione è richiesta dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Per prima cosa è bene sottolineare che il preavviso è valido solo per il tempi indeterminati mentre in caso di dimissioni con il tempo determinato è bene leggere il post che abbiamo dedicato all'argomento, come per le dimissioni volontarie.

2.- I parlamentari italiani: Il loro stipendio lo “guadagnano” così…..

il loro stipendio lo guadagnano cosi

Ecco gli stipendi dei parlamentari italiani
• STIPENDIO Euro 19.150,00 al mese
• STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese
• PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare)
• RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro 2.900,00 al mese
• INDENNITÀ' DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00)
• TUTTI ESENTASSE Più
• TELEFONO CELLULARE gratis
• TESSERA DEL CINEMA gratis
• TESSERA TEATRO gratis
• TESSERA AUTOBUS - METROPOLITANA gratis
• FRANCOBOLLI gratis
• VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis
• CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis
RISTORANTE gratis (nel 2011 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00). Intascano uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a circa 40 anni di contributi (per ora!!!) Incassano circa 103.000,00 Euro con il rimborso spese elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti), cui si aggiungono i privilegi per coloro che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera. La sola Camera dei Deputati costa al cittadino Euro 2.215,00 al MINUTO!

3.- Novità CUD 2013: parte A.

Il modello CUD 2012 non presenta, quanto all’impostazione grafica di fondo, alcuna differenza rispetto ai modelli degli anni scorsi., comunque salta subito agli occhi che la numerazione dei singoli campi è cresciuta a dismisura: nella Parte B – Dati Fiscali  si parte dalla casella numerata con il numero 1 fino ad arrivare alla 413, con buchi nella numerazione progressiva che ad ogni salto di sezione arrivano intorno alle 70 unità.
Si consideri che lo scorso anno l’ultima casella della Parte B aveva il numero 146, mentre il modello attuale ha il numero 413. Una parte dei buchi di numerazione sarà colmata dal modello 770 Semplificato, come noto speculare al modello CUD ma contenente molte più informazioni. Infine, è il caso di ricordare un’importante novità che riguarda l’integrazione tra CUD, modello 730, e assistenza fiscale del sostituto d’imposta, passaggi che rappresentano il percorso naturale dell’adempimento tributario per moltissimi lavoratori dipendenti.

4.- Il piatto piange in casa Berlusconi: Mediaset in rosso non distribuirà utili a Fininvest.

berlusconiMediaset in rosso non distribuirà utili a Fininvest. Male anche Mondadori. Per i Berlusconi anno di "magra"
Il piatto piange in casa Berlusconi. Dopo Mondadori, anche Mediaset ha chiuso il 2012 in rosso, il primo da quanto è quotata. 
Il gruppo editoriale ha pagato il peso delle svalutazioni (240 milioni di euro), archiviando l’esercizio 2012 con una perdita netta di 287,1 milioni, rispetto all’utile di 225 milioni registrato nel 2011. Male è andato anche l’Ebit (corrispondente in italiano al margine operativo netto), risultano negativo per 235,4 milioni di euro rispetto al +538,7 milioni di un anno prima, mentre i ricavi sono scesi di circa il 13% a 3,72miliardi da 4,25 miliardi.
 
5.- Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (9a parte).

wojtyla-andreottiCosì quando aveva sostenuto che l’imputato potesse non avere avuto consapevolezza delle relazioni di Lima con i nuovi padroni di Cosa Nostra o aveva ipotizzato che i cugini Salvo (il solo Ignazio dopo la morte di Nino) avessero potuto fornire all’ala emergente del sodalizio criminoso generiche assicurazioni che non avevano trovato rispondenza in un effettivo atteggiamento di disponibilità dell’imputato (ipotesi dirette, nella prospettazione della Corte, ad annullare la portata dimostrativa degli accertati rapporti di Andreotti con costoro e la perdurante disponibilità nei confronti di Cosa Nostra), la sentenza impugnata aveva accolto mere congetture con un ragionamento erroneo in diritto e contraddittorio sul piano logico in presenza di apporti che la stessa Corte aveva ritenuto dimostrativi del perdurare di tali legami oltre la primavera del 1980 e di risultanze che avevano disegnato un quadro di rapporti immutato anche dopo l’avvento dei “corleonesi”.

6.- Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (10a parte)

wojtyla-andreottiA questo punto l’analisi del ricorrente si è soffermata sull’episodio che la sentenza impugnata aveva ritenuto effettivamente accaduto e che, nella sua motivazione, aveva assunto particolare rilievo: il preteso incontro con Bontate che sarebbe avvenuto nella primavera del 1980, dopo l’omicidio di Mattarella, strettamente collegato ad altro incontro, avvenuto precedentemente, per discutere del mutato atteggiamento del medesimo Mattarella nei confronti della mafia, connessione puntualmente rilevata dal primo giudice, che però aveva escluso l’incontro.

7.- Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (3a parte).

wojtyla-andreotti10) L’intervento che sarebbe stato compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, intervento riferito al collaboratore di giustizia Gaetano Costa da Leoluca Bagarella.
In sintesi, il Costa aveva riferito che, nel corso o in prossimità delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa alcuni detenuti, che stavano organizzando una rivolta per far cessare i soprusi cui erano sottoposti, avevano invitato il dichiarante ad aderirvi. Egli ne aveva parlato con Bagarella, il quale gli aveva consigliato di restare inerte in quanto i detenuti siciliani presto sarebbero stati trasferiti in un altro istituto penitenziario.

8.- Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (1a parte).

wojtyla-andreottiAssociazione per delinquere, prescrizione
Associazione di tipo mafioso, assoluzione
La Corte ha rigettato il ricorso della Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo nonché quello dell’imputato ed ha quindi confermato, rendendola definitiva, la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva mandato assolto l’imputato dal reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dichiarando, nel contempo, prescritto il reato di partecipazione ad associazione per delinquere fino al 1980.

9.- Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (4a parte).

wojtyla-andreotti14) L’intervento che Licio Gelli (intenzionato a candidarsi in Calabria) avrebbe richiesto al sen. Andreotti per la revisione della condanna dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo.
Tale intervento risulterebbe dall’intercettazione di una pluralità di conversazioni intercorse tra vari soggetti, tra cui Marino Pulito (imputato di reato connesso), Alfonso Pichierri, Anna Quero (convivente di Riccardo Modeo), Vincenzo Serraino, Lucia Santoro (moglie di Gianfranco Quero) e altri individui.

10.- Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (7a parte).

wojtyla-andreottiA definitivo suggello della precedente disamina, la Corte di Appello è pervenuta alla conclusione che, se non si poteva escludere che Andreotti si fosse, in qualche occasione, pur rimanendo inerte, assunto “meriti” che, in realtà, non aveva, si doveva ritenere certo che egli aveva manifestato ai mafiosi con cui era in contatto la sua amichevole disponibilità e la sua benevolenza e che, con il suo atteggiamento, aveva, comunque, indotto in essi il convincimento che egli fosse, in alcuni casi, intervenuto per agevolarli, così procurandosi e conservando l’amicizia e i favori dei medesimi, peraltro già intimamente legati ai suoi sodali, Lima e Salvo, e comunque inclini ad ossequiare e blandire l’illustre uomo politico.

 
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maggio 09, 2013

Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (12a parte).
wojtyla-andreottiMOTIVI DELLA DECISIONE.
10- I principi giuridici applicati da questa Corte
Le argomentazioni dei ricorrenti hanno proposto all’esame della Corte questioni che rendono necessaria l’enunciazione di alcuni principi giuridici che vanno esaminati in questa sede in quanto costituiscono le linee guida della decisione.

Vengono, perciò, qui di seguito trattati i problemi concernenti la partecipazione all’associazione mafiosa e la permanenza in essa, la valutazione delle deposizioni dei collaboratori di giustizia, l’onere motivazionale del giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado, i limiti di censurabilità nel giudizio di cassazione del vizio di motivazione, l’assoluzione nel merito in presenza di una causa estintiva del reato.

a) I giudici di merito e i ricorrenti si sono preoccupati di delineare gli elementi costituitivi dei contestati delitti di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso e di individuare i limiti della partecipazione a tali associazioni.

Con la nota sentenza n. 16 del 2004, Demitry, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che partecipante all’associazione mafiosa è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non raggiungerebbe i suoi scopi o non li raggiungerebbe con la dovuta speditezza.
E’, quindi, partecipante all’associazione colui che agisce nella “fisiologia” della vita corrente del sodalizio, al contrario del concorrente esterno che non ne fa parte e che non è chiamato “a far parte”, ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase “patologica” che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, del terzo.

L’argomento, che ha formato oggetto di successive elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ha trovato ulteriore, completa, condivisibile trattazione nella recente sentenza di questa Corte n. 22327 del 2003, Carnevale.

Nell’occasione le Sezioni Unite hanno affermato che l’appartenenza di taluno ad un’associazione criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già vi partecipano. Il relativo accordo può risultare anche solo di fatto, purché vi siano elementi indicativi di una volontà di inclusione del soggetto partecipe.

Quindi hanno chiarito che la tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto l’espressione “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis, comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all’associazione mafiosa dal terzo comma dell’art. 416 bis, deve intendersi che “fa parte” di questa chi si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti. Al contempo, l’individuazione di una espressione come “fa parte” non può che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato “a forma libera”, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione e, quindi, alla realizzazione dell’offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Sicché a quel “far parte” dell’associazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì anche quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività dell’organizzazione criminosa: il che è espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione nella quale si finisce con l’essere stabilmente incardinati. Ne deriva che, se a quel “far parte” dell’associazione si attribuisce il significato testé detto, si deve conseguentemente affermare che, da un punto di vista logico, la situazione di chi “entra a far parte di una organizzazione” condividendone vita e obiettivi, e quella di chi, pur non entrando a farne parte, apporta dall’esterno un contributo rilevante alla sua conservazione e al suo rafforzamento, sono chiaramente distinguibili.

In definitiva, la figura del partecipe e la relativa condotta tipica sono configurabili non in virtù della mera assunzione di uno “status”, ma bensì del contributo arrecato al sodalizio criminale da chi è stabilmente incardinato nella struttura associativa con determinati, continui compiti anche per settori di competenza.

L’elemento psicologico consiste nella consapevolezza e volontà di associarsi con lo scopo di contribuire alla realizzazione del programma dell’associazione. Non è richiesto che il concorrente voglia realizzare i fini propri dell’associazione, ma è sufficiente che abbia la consapevolezza che altri fa parte e vuole far parte dell’associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini.

Accanto alla partecipazione intesa come “intraneità” all’associazione, le citate Sezioni Unite hanno riaffermata la configurabilità del concorso esterno, ridefinendone i limiti.

Esso sussiste in capo alla persona che, priva della “affectio societatis” e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e l’agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Nell’occasione le Sezioni Unite hanno anche precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, con la conseguenza che esulano dall’ipotesi in esame situazioni quali la “contiguità compiacente” o la “vicinanza” o la “disponibilità” nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando non siano accompagnate da positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull’associazione o quanto meno su un suo particolare settore.

Non basta, quindi, neppure ai fini del concorso esterno, la mera disponibilità a fornire il contributo richiesto dall’associazione, ma occorre l’effettività di tale contributo, cioè l’attivazione del soggetto nel senso indicatogli dal sodalizio criminoso.

Queste ultime affermazioni assumono particolare rilievo in quanto delineano in maniera corretta i precisi limiti del reato in esame (art. 416 bis c.p.p.) e, apparendo del tutto conformi al dettato normativo e all’inquadramento sistematico del reato stesso, risultano pienamente applicabili al caso di specie.
Mette conto, peraltro, di rilevare, per completezza di indagine, che, in precedenza, l’orientamento giurisprudenziale non era consolidato sul punto e tendeva prevalentemente ad una interpretazione più estensiva dei limiti stessi.

Ad esempio, Cass. n. 6992 del 1992, Altadonna, ha ritenuto configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all’associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’organizzazione delinquenziale.

Il diverso e più ampio orientamento è ben espresso anche da Cass. n. 4976 del 1997, Accardo, secondo cui la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di cui all’art. 416 bis c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell’organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall’agente nell’ambito dell’associazione; ne consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l’utilizzazione di metodi mafiosi.
 
In relazione alla prova della partecipazione all’associazione va condiviso l’orientamento espresso da Cass. n. 1631 de 2000, Bonavota, secondo cui, in siffatto tema, la prova logica costituisce il fondamento della dimostrazione dell’esistenza del vincolo associativo. E, invero, occorre procedere all’esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del detto vincolo, sicché solo attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.

Infatti, come ha ben spiegato Cass. n. 1525 del 1997, Pappalardo, la prova dell’esistenza della volontà partecipativa è desunta per lo più dall’esame d’insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione stessa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l’espressione del programma delinquenziale oggetto dell’associazione.

Ciò è rilevante anche sotto il profilo della motivazione, perché costituisce vizio della medesima, censurabile in Cassazione, sia la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola fonte di prova, sia l’attribuzione di una valenza assolutamente neutra sul piano indiziario all’indicazione di appartenenza al sodalizio mafioso da parte di un collaborante. Non solo perciò l’indicazione siffatta di appartenenza al sodalizio proveniente dal collaborante è utilizzabile sul piano indiziario, ma la chiamata in correità riferita a fatti specifici e non supportata dai necessari elementi di conferma, proveniente tuttavia da soggetto intrinsecamente attendibile ed attendibile essa stessa, può essere utilizzata, quale elemento indiziario, ai fini dell’accertamento del reato associativo, quantomeno nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato contesto ambientale e del suo apporto alla vita della consociazione, anche se non sarà possibile fondare esclusivamente su tale elemento di indizio un’affermazione di colpevolezza per il reato associativo.

Naturalmente l’elaborazione giurisprudenziale ha esaminato anche il problema della permanenza del singolo nell’associazione, ovvero della dissociazione del partecipante.

Secondo il condivisibile orientamento espresso da Cass. n. 3089 del 1999, Caruana, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l’avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza.

Questo orientamento è stato ulteriormente precisato da Cass. n. 22897 del 2001, Riina, secondo cui la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso può avvenire attraverso la prestazione di un’attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l’ordinamento giuridico un’abiura o un’altra forma di manifestazione di pentimento che assume carattere indicativo nel solo contesto culturale mafioso.

In altri termini, a differenza di quanto si deve ritenere nell’ipotesi di concorso esterno, il partecipante organicamente inserito nel sodalizio criminoso non cessa di farne parte in virtù di mera inattività, ma occorre un comportamento concreto ed effettivo che dimostri inequivocabilmente la dismissione della in precedenza acquisita qualità di associato (si vedano, in proposito, anche Cass. n. 3319 del 1994, Contempo Scavo e Cass. n. 1896 del 1988, Abbate).

L’orientamento è univoco posto che alcune decisioni, formalmente difformi, solo apparentemente si sono discostate da esso, come Cass. n. 3231 del 1995, Mastrantuono, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, comune di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l’organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell’organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, “ab origine”, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest’ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto “concorso eventuale esterno” del singolo nella associazione per delinquere.

Infatti trattasi di decisioni attinenti ad ipotesi particolari come dimostra la stessa sentenza citata, che riguardava i rapporti di collaborazione instauratisi fra un esponente politico e un’organizzazione camorristica, in cui la Corte, in base ai suddetti principi, ha riconosciuto legittimamente configurabile, a carico del primo, il reato di partecipazione alla detta associazione.

D’altra parte, la permanenza a tempo indeterminato nell’associazione appare in linea con il carattere pacificamente ritenuto permanente del reato in esame, il quale non si esaurisce nell’atto con cui l’associato presta la sua adesione all’organizzazione, ma perdura nel tempo finché l’adesione non venga meno mediante la dissociazione. Infatti il bene giuridico tutelato dalla norma sulla materia è il pericolo di turbativa dell’ordine pubblico derivante potenzialmente dall’organizzazione criminosa, pericolo che non cessa fino a quando essa è in vita o, comunque, con riferimento specifico all’attività partecipativa del singolo aderente, finché questi non sia uscito dall’organizzazione facendo venir meno il suo apporto personale o non sia stato espressamente estromesso.

Come si è appena visto, l’elaborazione giurisprudenziale non ha trascurato i rapporti tra politica e criminalità organizzata. La posizione dell’uomo politico che ottenga vantaggi elettorali dall’alleanza con sodalizi mafiosi è stata per lo più inquadrata, diversamente da quanto ritenuto dalla risalente sentenza appena sopra citata, nello schema del concorso esterno, anche se con riferimento ad ipotesi peculiari.
 
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Sir Alex: un uomo, una squadra, 38 trofei.
Sir-Alex-FergusonNegli ultimi 26 anni l’Inter ha avuto 22 allenatori, il Real Madrid 21, il Manchester United solo 1: Sir Alex Ferguson.

È bastato: 38 trofei alla guida dei Red Devils, 49 in totale aggiungendo quelli conquistati sulle panchine di Aberdeen e St. Mirren a inizio carriera. Quasi impensabile…

Ma non si può ridurre Ferguson ai numeri. Sir Alex è una calamita di rapporti umani. Il rito del bicchiere di vino nel post partita è diventato ormai celebre, come alcune frasi ormai nell’immaginario collettivo dei tifosi britannici.

Ma il suo rapporto con i giocatori è stato probabilmente il fattore chiave in tutti i suoi trionfi: nel 2003 – all’arrivo a Manchester di Cristiano Ronaldo – diede al portoghese la maglia numero 7 (anche se CR voleva il 28) per stimolarlo con quel dorsale storico (già di Best, Cantona e Beckham...), mentre poi nel 2006 rispose “no” a Ruud van Nistelrooy che voleva giocare la finale di Coppa di Lega per dare spazio a chi (Saha) aveva spinto lo United fino alla finale.

Insomma, bastone e carota, anche per i campionissimi. Perché il talento è nulla senza disciplina: il Manchester United è nulla senza Sir Alex Ferguson. Anzi, era…

Squadre di club
1957-1960 600px Bianco e Nero.svg Queen's Park 31 (15)
1960-1964 600px Blu e Bianco2.png St. Johnstone 37 (19)
1964-1967 600px Nero e Bianco (Strisce).png Dunfermline 89 (66)
1967-1969 600px Azzurro con cerchi e leone rosso.png Rangers 41 (25)
1969-1973 600px Blu Bianco e Rosso (Strisce Orizzontali).png Falkirk 95 (36)
1973-1974 600px Bianco Con Striscia Nera.png Ayr Utd 24 (9)
Carriera da allenatore
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Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (11a parte).
wojtyla-andreottiA questo punto il ricorrente ha analizzato l’attendibilità di Tommaso Buscetta, rilevando che la Corte aveva utilizzato criteri del tutto illogici e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avendo in sostanza affermato che non coerenza, costanza e precisione, ma contraddizioni, incertezze e oscillazioni rendevano credibili le dichiarazioni in quanto permettevano di escludere che le accuse fossero il deliberato parto di una maliziosa fantasia e inoltre che, grazie all’assunto che il propalante sconta indiscutibili improprietà lessicali, aveva ignorato il tenore letterale dei verbali privilegiando il senso delle dichiarazioni, così ovviando a contraddizioni insuperabili.

Questa tecnica aveva consentito di dare credito ad un episodio completamente inventato, cioè al presunto incontro tra Badalamenti e Andreotti per l’aggiustamento del processo Rimi, inizialmente collocato in epoca in cui alcuni protagonisti di tale incontro erano detenuti.

Oltre tutto la credibilità di Buscetta era stata affermata ignorando totalmente le approfondite argomentazioni con cui la difesa aveva dimostrato le numerose falsità da costui riferite, ad esempio a proposito dell’omicidio Pecorelli e del sequestro di Aldo Moro (egli aveva pedissequamente copiato le dichiarazioni di Marino Mannoia).

Ancora, a proposito del predetto incontro tra Andereotti e Badalamenti per aggiustare il processo di Cassazione a carico dei Rimi, utilizzato dalla Corte palermitana quale riscontro delle dichiarazioni di Mannoia sull’incontro tra Andreotti e Bontate nel 1980, il ricorrente ha rilevato trattarsi di episodi del tutto diversi e autonomi.

Nella prospettazione accusatoria questo incontro, riferito “de relato” da Buscetta e originariamente collocato nel 1971 (la sentenza della Cassazione è del 3.12.1971), quando in realtà sia Vincenzo Rimi (poi deceduto nelle more del giudizio) e Filippo Rimi sia Badalamenti erano detenuti, era stato a lungo il fulcro del processo, quale rivelatore dell’esistenza del patto di scambio tra Andreotti (che avrebbe ottenuto appoggio elettorale) e Cosa Nostra.

Ma in dibattimento Buscetta, appresa la smentita di Badalamenti, aveva modificato la propria versione riferendo di un incontro avvenuto nel 1979 a Roma nello studio del sen. Andreotti di ringraziamento da parte di Badalamenti per l’interessamento svolto a favore di suo cognato Filippo Rimi (Vincenzo era ormai deceduto) per il processo non più in Cassazione, ma genericamente celebrato a Roma (giudice di rinvio fu designata la Corte di Assise di Appello di Roma, che decise il 13.2.1979).

La sentenza di primo grado aveva preso atto delle molteplici contraddizioni e incongruenze. Invece la sentenza di appello le aveva ignorate ritenendo, contraddittoriamente, provato l’incontro, ma non l’intervento di Andreotti per pilotare il verdetto, senza considerare che, in tal modo, veniva sgretolata la causale del presunto incontro, essendo priva di qualsiasi prova, oltre che irrazionale, l’argomentazione secondo cui Andreotti avrebbe fatto finta di attivarsi e che il particolare riferimento ricavato dalle dichiarazioni dei collaboranti era inesistente, avendo essi fornito notizie diverse e contrastanti, come ampiamente dimostrato dalla stessa sentenza di primo grado oltre che dalla memoria che la difesa dell’imputato aveva depositato nel giudizio di appello.

Quindi il ricorrente ha analizzato i rapporti con i cugini Ignazio e Nino Salvo, ritenuti certi dalla sentenza, che li aveva inquadrati nelle presunte relazioni con l’ala moderata di Cosa Nostra e che si sarebbero affievoliti nel 1980.

Sul punto della conoscenza con i Salvo, il ricorrente ha rilevato che la Corte di Appello aveva addirittura ritenuto inconcludenti i dati di fatto valorizzati (il numero di telefono del sen. Andreotti in possesso di Ignazio Salvo, il regalo di nozze alla figlia di Nino Salvo, la richiesta di notizie sulla salute di Cambria) e le argomentazioni addotte dal Tribunale per dimostrarla, e che si era invece basata sulle dichiarazioni di Marino Mannoia, affermando che sarebbero state riscontrate da quelle di Tommaso Buscetta, che invece il Tribunale aveva definito assolutamente inattendibile.

Quanto a Mannoia, la Corte territoriale era incorsa in una palese petizione di principio perché aveva indicato proprio nei rapporti tra Andreotti e i Salvo un elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore e una prova indiretta della verità di quanto da lui detto circa gli incontri tra il sen. Andreotti e Stefano Bontate, per cui aveva trasformato un elemento di riscontro in prova autonoma di un fatto che, a sua volta, necessitava di essere dimostrato con fatti diversi ed esterni alle suddette dichiarazioni.

Il ricorrente ha rilevato che le minuziose ed esasperate indagini svolte non avevano offerto alcuna prova di incontri, contatti, conversazioni tra l’imputato e i cugini Salvo (mancanza gratuitamente attribuita dalla sentenza impugnata alla riservatezza dei protagonisti), a eccezione di fotografie che avevano documentato circostanze tanto occasionali quanto irrilevanti, tali da spiegare per quale ragione l’imputato non ne avesse conservato memoria: la presenza di Nino Salvo nella platea del Cinema Nazionale di Palermo tra le numerose persone che assistevano al comizio di Andreotti alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni al Parlamento europeo del 1979 e il successivo ingresso del medesimo all’Hotel Zagarella, certamente da lui non scelto, ove era stato organizzato un ricevimento cui parteciparono varie personalità democristiane e ove venne accolto da Nino Salvo, che ne era proprietario e che lo guidò attraverso i saloni dell’albergo.
 

Il ricorrente non ha riconosciuto maggior risultato alle argomentazioni di carattere logico con le quali il giudice di appello aveva tentato di dare sostegno alla propria statuizione, ritenendole intrinsecamente contraddittorie e frutto di un apprezzamento erroneo delle risultanze processuali. Così, ad esempio, la sentenza impugnata non si era avveduta che le osservazioni sviluppate per spiegare le ragioni per cui Andreotti non avrebbe avuto motivo di negare la conoscenza con i Salvo, se fosse stato preoccupato soltanto del possibile appannamento della propria immagine, valevano, in identica misura, a spiegare anche il motivo per cui l’imputato non avrebbe avuto ragione di negare tali rapporti anche nell’ipotesi in cui essi fossero stati illeciti, così come non si era resa conto dell’irrazionalità che permeava l’interpretazione delle dichiarazioni e dei giudizi espressi dal gen. Dalla Chiesa rispetto ad appartenenti alla corrente andreottiana siciliana (nell’incontro avvenuto il 5 Gennaio 1982 il generale avrebbe detto ad Andreotti di sapere dei suoi in Sicilia e costui si sarebbe sbiancato in volto).

Inoltre il ricorrente ha rimproverato alla sentenza impugnata di avere trascurato le osservazioni con cui la difesa aveva rivalutato la deposizione dell’attendibile Nicolò Mario Graffagnini, già segretario provinciale della DC di Palermo, il quale aveva dichiarato che, in occasione di una visita di Andreotti a Palermo, Ignazio Salvo aveva declinato l’invito di Salvo Lima, che desiderava presentarlo al senatore, spiegando di voler evitare che si pensasse che egli intendesse passare agli andreottiani, circostanza che dimostrava che i due non si conoscevano e non avevano rapporti.

Infine, il ricorrente ha preso in esame i presunti riscontri ravvisati dalla sentenza impugnata nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca, affermando che esse erano assolutamente insignificanti e che la Corte di Appello aveva fatto ricorso all’artifizio retorico di negare o ridurre il valore di un dato per far risaltare quello del dato che aveva inteso valorizzare.

Così, dopo aver sostenuto l’attendibilità e la credibilità di Buscetta, ne aveva ammesso oscillazioni e approssimazioni per concludere che qualcuno avrebbe potuto dissentire sulla efficacia corroborativa delle sue dichiarazioni per poi subito dopo sostenere che non era invece possibile disconoscere l’efficacia delle dichiarazioni di Giovanni Brusca.

Ma, sul conto di costui, la stessa sentenza impugnata aveva introdotto rilievi gravi (non era un collaboratore della prima ora, ma era intervenuto quando i temi del processo erano conosciuti; non era esente dal sospetto di perseguire benefici processuali e personali, dipendenti anche dall’apparato inquirente) senza poi addurre elementi concretamente idonei a superarli, tali non potendo essere considerati il mancato sostegno alle propalazioni di Baldassare Di Maggio in merito al preteso incontro tra Andreotti e Totò Riina in casa di Ignazio Salvo o la negata conoscenza di leggi o provvedimenti favorevoli a Cosa Nostra emessi per intervento dell’imputato.

Del resto, le fonti di conoscenza di Giovanni Brusca sarebbero state, secondo quanto da lui stesso riferito, il padre, dei colloqui con il quale non esisteva alcun riscontro, e Nino Salvo, il quale gli avrebbe confidato che, in passato, era riuscito ad interessare il sen. Andreotti per l’aggiustamento di un processo a carico dei Rimi. Ma anche di questo colloquio nessuno aveva potuto dare la prova e, comunque, lo stesso Brusca aveva riferito che il suo interlocutore aveva escluso di poter intervenire ancora presso il sen. Andreotti.

Il ricorrente ha anche sottolineato che nessun riscontro era ricavabile dal collaborante Di Carlo, delle cui dichiarazioni in merito ai presunti rapporti tra il sen. Andreotti e i cugini Salvo era stata dimostrata la plateale falsità (si veda, ad esempio, la collocazione dello studio privato di Andreotti nel popolare e periferico quartiere di San Lorenzo, mentre all’epoca esso si trovava proprio in Piazza Montecitorio e successivamente era stato trasferito nella vicinissima e centrale Piazza San Lorenzo in Lucina).

5) - Con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza e della ordinanza 25.10.2001 della Corte di Appello per mancata assunzione di una prova decisiva, consistita nella produzione di ulteriore documentazione atta a contrastare quella prodotta, nel corso del dibattimento, dalla Procura Generale e concernente i movimenti del sen. Andreotti negli ultimi mesi del 1979 e i suoi impegni dall’agosto al dicembre di quell’anno, per dimostrare l’assoluta impossibilità di viaggi segreti in Sicilia al fine di incontrarsi con i vertici di Cosa Nostra.

La Corte territoriale, dopo aver ritenuto l’indagine non necessaria, aveva esaminato la possibilità che il sen. Andreotti si fosse recato in Sicilia anche in giorni diversi da quelli originariamente presi in considerazione, possibilità che sarebbe stata esclusa dalla documentazione che si era in grado di produrre.

6) - Con il sesto motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione, fino alla primavera del 1980, all’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, da cui, a partire da detta epoca, si sarebbe dissociato per poi combatterla senza quartiere, mettendo a repentaglio la vita propria e dei familiari.
Infatti, secondo la implausibile sentenza impugnata, il sen. Andreotti avrebbe partecipato a Cosa Nostra per un lungo periodo senza capirne esattamente natura, finalità e metodi di azione; avrebbe frequentato tranquillamente, anche se segretamente, personaggi mafiosi di notevole calibro; avrebbe partecipato al sodalizio allo scopo di perseguire obiettivi illeciti, altrimenti irraggiungibili; si sarebbe recato in Sicilia per discutere della linea politica dell’on. Mattarella con boss mafiosi; sarebbe rimasto folgorato dall’omicidio di Piersanti Mattarella; scoperta la vera natura di Cosa Nostra, avrebbe impunemente e tranquillamente voltato le spalle al sodalizio criminoso e scatenato contro di esso una guerra senza quartiere.

D’altra parte, la stessa sentenza aveva riconosciuto che moltissimi dei collaboranti avevano disinvoltamente dichiarato il falso nella ricerca di facili benefici e che molte propalazioni erano state generiche e, quindi, inconsistenti sul piano probatorio e aveva inoltre arrecato un duro colpo alla tesi accusatoria secondo cui Andreotti avrebbe partecipato a Cosa Nostra da tempo immemorabile fino al 1992, senza peraltro dimostrare cosa avrebbe fatto a favore della mafia.

Invece la condotta tenuta a partire dalla primavera del 1980 era stata tale da escludere che egli, in precedenza, potesse avere assunto atteggiamenti in conflitto con i principi cui si era palesemente ispirato in seguito, dimostrando una effettiva, specifica e concreta condotta contro la mafia.

Quanto alle motivazioni che lo avrebbero spinto ad associarsi con Cosa Nostra, la stupefacente tesi dell’accusa, secondo cui egli avrebbe accolto nel 1970 nella propria corrente Salvo Lima riuscendo grazie al suo apporto ad uscire dal ghetto della politica laziale, era ridicola sul piano storico, essendo nota la sua carriera politica e, in particolare, le circostanze che venne scoperto, giovanissimo, da Alcide De Gasperi, il quale ne aveva fatto il suo più prezioso e vicino collaboratore e che la sua ascesa politica era stata continua e costante, come dimostrava, ad esempio, l’elezione ancora molto giovane all’Assemblea Costituente.

Il ricorrente ha poi sottolineato che la sua carriera politica si era svolta a livello governativo piuttosto che di partito, ragione per cui non aveva avuto alcuna necessità di gestire una grande corrente e infatti si era sempre curato poco della propria.

Egli ha anche sostenuto che la sentenza di appello non aveva condiviso l’impostazione dell’accusa, ma aveva prescelto una tesi altrettanto illogica e assurda, avendo affermato che il sen. Andreotti avrebbe partecipato a Cosa Nostra allo scopo di usufruire di canali paralegali per ottenere risultati non raggiungibili con metodi ortodossi, risultati peraltro non concretamente indicati, non potendo essere credibilmente considerato tale l’episodio Nardini.

Ha concluso, sul punto, con il rilievo che la stessa sentenza era stata costretta – conformemente a quella di primo grado - a riconoscere che mancava la prova di un qualsiasi suo intervento concreto in favore di Cosa Nostra, ragione per cui egli avrebbe solo millantato credito, facendo credere per anni ai vertici mafiosi (evidentemente considerati una congregazione di ingenui amiconi, disponibili ad essere presi in giro) di essersi attivato in loro favore, mentre nella realtà sarebbe rimasto inerte.

Per accreditare questa tesi, la Corte di Appello era stata costretta ad introdurre una massima di esperienza illogica e paradossale, essendo giunta ad affermare che la possibilità di realizzare extra ordinem obiettivi non ortodossi è un fatto suscettibile di affascinare qualsiasi uomo di governo.
7) - Con il settimo e ultimo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche.

Il riferimento è all’art. 129 c.p.p. sul rilievo che, per quanto riguarda il reato sub a), la Corte territoriale, anziché verificare allo stato degli atti se risultasse evidente l’innocenza dell’imputato – unica valutazione possibile in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie la prescrizione) – si era impegnata a dimostrarne la colpevolezza prima di dichiarare il reato estinto.
 
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