Seguimi in Twitter Seguimi in Facebook Seguimi in Pinterest Seguimi in LinkedIn Sottoscrivi il feed

maggio 06, 2013

Giulio Andreotti altro che faldoni, ecco la sentenza–da ricordare - (3a parte).

wojtyla-andreotti10) L’intervento che sarebbe stato compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, intervento riferito al collaboratore di giustizia Gaetano Costa da Leoluca Bagarella.

In sintesi, il Costa aveva riferito che, nel corso o in prossimità delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa alcuni detenuti, che stavano organizzando una rivolta per far cessare i soprusi cui erano sottoposti, avevano invitato il dichiarante ad aderirvi. Egli ne aveva parlato con Bagarella, il quale gli aveva consigliato di restare inerte in quanto i detenuti siciliani presto sarebbero stati trasferiti in un altro istituto penitenziario. Lo stesso Bagarella, allo scopo di superare le perplessità del dichiarante, aveva precisato che si stavano interessando per il trasferimento persone come l’on. Lima, dietro il quale c’era il sen. Andreotti (indicato con l’espressione dispregiativa “il gobbo”) e aveva aggiunto: “quindi siamo coperti”.

Il collaboratore aveva, conseguentemente, persuaso gli altri detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta blanda, consistente in uno “sciopero della fame”. Dopo uno o due mesi, dieci o quindici detenuti siciliani erano stati trasferiti al carcere di Novara: tra di loro vi erano, oltre a Bagarella e a Costa, Santo Mazzei, Rosario Condorelli, Antonio Anastasi, Giuseppe Alticozzi, Nino Marano, Adolfo Scuderi, Gaetano Quartararo e un individuo di nome Rosario.

In epoca successiva al trasferimento, Bagarella aveva invitato Costa a comunicare all’esterno dell’ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso elettorale verso la Democrazia Cristiana e, in particolare, verso la corrente andreottiana, cosicché il dichiarante, sentendosi obbligato, si era premurato di fare pervenire tale messaggio ad uno dei responsabili della sua “famiglia”.

Il collaboratore aveva, altresì, dichiarato di avere conosciuto nel carcere di Livorno, intorno al 1989-90, Francesco Paolo Anzelmo, il quale gli aveva confidato di essere stato impegnato, insieme al proprio suocero, nella realizzazione di lavori di rilevantissima entità a Messina per la costruzione di un complesso edilizio denominato Casa Nostra, nel quale avevano investito fondi Mariano Agate, Salvatore Riina, Leoluca Bagarella e i Ganci.

Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del collaboratore dotate di un grado elevato di attendibilità intrinseca e corroborate da numerosi riscontri estrinseci, che avevano confermato univocamente le modalità oggettive dell’episodio; ha rilevato che Bagarella non aveva interesse a riferire a Costa cose non vere; ha anche evidenziato l’assoluta anomalia del provvedimento con cui era stato disposto il trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative e in carenza di qualsiasi atto presupposto.

Tuttavia ha concluso che non erano stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da cui poter trarre il sicuro convincimento dell’esattezza della riferibilità del fatto alla persona dell’imputato e che, pertanto, in assenza di riscontri concernenti in modo specifico la posizione del medesimo, non potesse ritenersi sufficientemente provato il suo personale coinvolgimento nell’episodio in esame.

11) Il colloquio riservato tra l’imputato e Andrea Manciaracina, figlio di Vito Manciaracina, all’epoca agli arresti domiciliari, svoltosi all’Hotel Hopps di Mazara del Vallo il 19 agosto 1985, riferito dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, che vi espletava servizio di ordine pubblico.

Il Tribunale ha ritenuto certo l’incontro che aveva avuto un carattere di particolare riservatezza, tanto che il Sindaco di Mazara del Vallo, accompagnatore di Manciaracina, non vi aveva preso parte ed era rimasto davanti alla porta della saletta; ha anche affermato che al giovane (all’epoca aveva appena 23 anni) interlocutore, che proprio in quel periodo era stato formalmente affiliato a Cosa Nostra e che era legato da uno stretto rapporto di fiducia con Salvatore Riina, era stato riservato un trattamento di assoluto riguardo, consentendogli di incontrare il Ministro degli Esteri in carica; ha spiegato che la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una persona che godeva dell’appoggio del capo di Cosa Nostra aveva costituito certamente un fattore idoneo ad ingenerare nel Sindaco di Mazara del Vallo un forte timore reverenziale, inducendolo ad aderire prontamente alla sua richiesta di presentargli il sen. Andreotti, a consentirgli un colloquio riservato con quest’ultimo e ad attendere pazientemente fuori della porta della saletta in cui si era svolto l’incontro, per evitare che altri potessero farvi ingresso; ha riconosciuto che l’imputato aveva esposto una versione dell’episodio non veridica nell’intento di sminuire la valenza indiziaria di un incontro svoltosi con modalità del tutto diverse rispetto a quelle che caratterizzano i normali contatti degli esponenti politici con le persone interessate a rivolgere loro le proprie istanze e da essi occasionalmente conosciute; ha concluso che, tuttavia, la mera circostanza che il sen. Andreotti si fosse incontrato con una “persona di fiducia” del capo di Cosa Nostra non valeva a dimostrare la sua partecipazione ovvero il suo concorso nell’associazione mafiosa, in mancanza di ulteriori elementi che consentissero di ricostruire il contenuto del colloquio, nulla essendo emerso in merito alle richieste formulate da Andrea Manciaracina e alle risposte date dal sen. Andreotti, né ravvisandosi, nel successivo comportamento tenuto dal medesimo, specifici elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze prospettate da costui.
  
12) L’incontro che si sarebbe svolto tra Giulio Andreotti e Salvatore Riina a Palermo nel 1987.
Riguardo ad esso il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio, che aveva assunto di avere accompagnato Riina all’incontro e di esserne stato testimone diretto. Ha esaminato i vari aspetti delle dichiarazioni del collaborante (i suoi rapporti e incontri con i cugini Salvo, la sua conoscenza con l’on. Lima, la collocazione temporale dell’incontro tra Andreotti e Salvatore Riina a casa di Ignazio Salvo, l’oggetto della conversazione tra Andreotti e Riina, la durata e le modalità dell’incontro) ed ha rilevato che esse erano caratterizzate da una tale reiterata contraddittorietà (perfino l’anno in cui l’episodio si sarebbe verificato era stato oggetto di innumerevoli contestazioni, richieste di chiarimenti e rettifiche), da renderle in più punti del tutto inaffidabili, difettando del requisito essenziale dell’attendibilità intrinseca.

Pertanto ha concluso che il Di Maggio non sapeva nulla del contenuto del presunto colloquio e che ogni indicazione da lui fornita al riguardo era frutto di deduzioni o di mere ipotesi, come del resto il medesimo aveva finito con l’ammettere.

La ricostruzione di questa vicenda è proseguita con la disamina degli impegni di Giulio Andreotti a Palermo il 20 settembre 1987, nell’ambito delle celebrazioni della Festa dell’Amicizia.

L’accusa ha sostenuto che, nell’occasione, l’imputato aveva avuto la possibilità di lasciare l’albergo senza essere visto dagli uomini della sua scorta e dunque di recarsi a casa di Ignazio Salvo per incontrarvi Salvatore Riina.

Ma, secondo il Tribunale, l’intrinseca inattendibilità del racconto di Di Maggio e altre emergenze processuali, come in particolare la deposizione del giornalista Alberto Sensini, che aveva intervistato Andreotti, escludevano la veridicità dell’episodio.

In questo ambito sono state esaminate anche le dichiarazioni di Enzo Salvatore Brusca e di Emanuele Brusca e quelle di Gioacchino La Barbera, Antonio Calvaruso e Tullio Cannella.

Il Tribunale ha ritenuto le prime due contraddittorie, in più punti intrinsecamente inattendibili e insanabilmente incompatibili tra loro e con quelle di Di Maggio e le altre tre di carattere indiretto e incoerente, quindi inidonee a rafforzare la tesi accusatoria.

13) I presunti tentativi di aggiustamento in Cassazione del maxi – processo e i rapporti tra Giulio Andreotti e Corrado Carnevale, all’epoca Presidente della Prima Sezione Penale.

Numerosi collaboratori escussi nel corso del dibattimento (tra cui Gaspare Mutolo, Leonardo Messina, Salvatore Cancemi, Francesco Marino Mannoia e Gaetano Costa) avevano riferito in merito alle aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un sicuro ”aggiustamento” del maxiprocesso che sarebbe intervenuto grazie alla riferita e ritenuta disponibilità da parte di quel magistrato, cui sarebbe spettata, in base agli ordinari criteri di ripartizione degli affari, la trattazione del processo nella fase di legittimità.

In particolare era stato affermato che: a Roma Carnevale avrebbe “buttato a terra” il processo, perché Lima aveva parlato ad Andreotti che aveva un’amicizia particolare con il magistrato (Mutolo); il processo sarebbe stato una “fesseria” in Cassazione perché alla Prima Sezione Penale c’era Carnevale “uomo di Andreotti” (Messina); vi era un impegno di Salvo Lima e di Andreotti per aggiustare il maxiprocesso e tutto sarebbe finito “a farsa” e in “una bolla di sapone” (Messina); Lima e Andreotti dovevano intervenire e fare annullare il maxiprocesso (Cancemi); Riina aveva comunicato di avere preso accordi con Lima, che quest’ultimo aveva, a sua volta, preso accordi con Andreotti e che Carnevale era una persona che “sentiva la redinata” ed era in rapporti diretti con l’imputato cui era molto legato (Cancemi); Andreotti e Carnevale facevano tanto per i mafiosi (Cancemi); Riina più volte aveva riferito che per questo processo si stavano interessando i cugini Salvo “e quindi Lima e Andreotti” (Cancemi); Lima si era effettivamente “mosso” presso Andreotti (Cancemi); alcuni imputati del processo scarcerati erano stati dissuasi dal darsi alla latitanza alla vigilia del giudizio di Cassazione da Riina che voleva evitare che si creasse un “clima negativo” e che li aveva assicurati che “il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione” (Cancemi); tramite Carnevale sarebbe stato trovato “un vizio, un difetto processuale, dibattimentale” (Marino Mannoia); Carnevale era in ottimi rapporti con (il capomafia) Ciccio Madonia (da Vallelunga) e con il figlio di costui, (il capomafia) Giuseppe Madonia (Marino Mannoia); in Cosa Nostra si vociferava che c’era questo legame tra Andreotti e Carnevale e che il primo “aveva in mano” l’alto magistrato (Costa); Andreotti era “molto amico e intimo con Carnevale” e “se occorreva si poteva utilizzare questa fonte” (Costa); alcuni “uomini d’onore” scarcerati per decorrenza termini nel 1991 avevano avuto assicurazioni da Riina che “il Senatore Andreotti e il Senatore Lima stavano provvedendo ad aggiustare il processo in Cassazione” (Costa).

Ma a fronte di tali indicazioni ne esistevano numerose altre rese da membri altrettanto influenti del sodalizio mafioso, alcuni dei quali (Sinacori, Giovanni Brusca, Cucuzza) avevano per anni svolto funzioni di vertice nella organizzazione, che divergevano, anche su punti essenziali, da quella che apparentemente sembrava una prospettazione unanime.

Da queste ultime era emerso che: il sen. Andreotti, ben prima della sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992), era divenuto un obiettivo per Cosa Nostra, soprattutto dopo l’emanazione del decreto legge che aveva ricondotto in carcere numerosi capimafia, scarcerati nel febbraio del 1991 per decorrenza dei termini di custodia cautelare in forza di una decisione della Prima Sezione Penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale (Sinacori); Riina già verso la fine del 1991 diceva che Andreotti, Falcone e Martelli avevano “fatto il maxiprocesso”, avevano “indirizzato il Presidente”, avevano “fatto una Corte in Cassazione dura” (Sinacori); non risultava affatto che Carnevale fosse stato contattato da Cosa Nostra per il tramite di Andreotti, né che questi avesse contattato magistrati della Suprema Corte (Marino Mannoia); Salvo Lima “era la persona che aveva il tramite con Andreotti” e, sebbene incaricato di interessarsi per il maxiprocesso, non lo aveva fatto adeguatamente atteso che il giudizio era finito male (Sinacori); nel corso del processo di primo grado si attendeva fiduciosamente una sentenza favorevole, al punto che si riteneva che il processo non sarebbe neppure giunto in Cassazione (Cucuzza); “quello che … facevano sapere da fuori” era appunto di stare calmi “perché … c’era più speranza nel primo grado che nell’appello” (Cucuzza); in Cosa Nostra si era “già abbastanza soddisfatti di com’erano andate le cose dopo il primo grado” anche se qualcosa “non aveva funzionato al cento per cento“ (Cucuzza); i vertici di Cosa Nostra non avevano mai fatto pervenire agli imputati detenuti del maxiprocesso l’ordine di “stare tranquilli” (come affermato dal Mutolo) perché “il processo sarebbe finito molto male, ma poi le cose si sarebbero raddrizzate in seguito” (Cucuzza); nessuno dall’esterno aveva fatto sapere “guardate che avete le bastonate e poi vediamo in Cassazione” (Cucuzza); Giovanni Brusca, su esplicito incarico di Riina, si era recato ripetutamente, durante tutte le fasi e i gradi del maxiprocesso, da Ignazio Salvo per sollecitarlo ad un intervento tramite Lima e Andreotti (Giovanni Brusca); le risposte di Ignazio Salvo erano state sempre sostanzialmente evasive, se non del tutto negative (Giovanni Brusca); Salvo, quindi, aveva fatto apparire che “si doveva dare da fare, faceva finta che diceva vediamo quello che posso fare, però realmente poi faceva e non faceva non lo so” (Giovanni Brusca); ciò aveva indotto Riina a decretare la morte di Ignazio Salvo creando disagio in Brusca che andava a trovarlo pur sapendo che ormai era condannato (Giovanni Brusca); i Salvo dicevano che Andreotti non si voleva impegnare ma era anche possibile che essi non gli avessero neppure parlato e quindi l’uomo politico non ne sapesse nulla (Giovanni Brusca: “può darsi pure che non glielo vanno a dire e quello non sappia niente”); Riina era convinto che Ignazio Salvo non si sarebbe adoperato per il maxiprocesso (Giovanni Brusca); la “goccia che aveva fatto traboccare il vaso” era stata la firma di Andreotti sul decreto che aveva fatto tornare in carcere gli imputati del maxiprocesso scarcerati per decorrenza dei termini e quelli agli arresti domiciliari (Giovanni Brusca); mai Riina aveva fatto riferimento, direttamente e personalmente con Giovanni Brusca, ad impegni di intervento per il processo assunti da Andreotti (Giovanni Brusca); le notizie provenienti da Ignazio Salvo e da Emanuele Brusca erano coincidenti in ordine al fatto che il maxiprocesso in Cassazione stava andando male (Giovanni Brusca); dall’inizio del maxiprocesso (“fine ‘85 inizio ‘86”) non vi erano più notizie positive per Cosa Nostra da parte di Ignazio Salvo “e quindi dall’onorevole Lima, quindi dall’onorevole Andreotti” (Giovanni Brusca); sin da prima delle elezioni del 1987 vi era stata una serie di segnali dai quali si coglieva il disinteresse di Lima per le sorti del maxi-processo (Emanuele Brusca).

In presenza di un quadro complessivo così confuso e contraddittorio, il Tribunale ha esaminato analiticamente le emergenze dibattimentali, con particolare riferimento a due aspetti della vicenda: la natura dell’intervento e delle specifiche attività svolte dal presidente Carnevale in relazione al maxiprocesso; l’esistenza di elementi probatori che attestassero o meno l’effettività di un intervento da parte dell’on. Andreotti sull’alto magistrato al fine di ottenere l’“aggiustamento” del maxiprocesso, per verificare l’effettiva sussistenza di manovre finalizzate ad “aggiustare” il maxiprocesso nella fase del giudizio di Cassazione e l’eventuale coinvolgimento in esse dell’imputato.

La considerazione conclusiva è stata che, dall’articolata disamina delle emergenze processuali, non risultava la prova concreta di un coinvolgimento dell’imputato nel tentativo di “pilotare” il maxiprocesso verso un esito gradito a Cosa Nostra, essendosi per contro accertato che il sen. Andreotti era stato, se non esclusivo promotore, certamente artefice con altri e in più occasioni dell’adozione di rilevanti provvedimenti legislativi che avevano inciso sull’iter del suddetto processo scongiurando le scarcerazioni di quegli esponenti mafiosi che sarebbero stati infine condannati.
 
Ricerca personalizzata
 
Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog: 

Trovato questo articolo interessante? Condividilo sulla tua rete di contatti Twitter, sulla tua bacheca su Facebook o semplicemente premi "+1" per suggerire questo risultato nelle ricerche in Google, Linkedin, Instagram o Pinterest. Diffondere contenuti che trovi rilevanti aiuta questo blog a crescere. Grazie! CONDIVIDI SU!

Ultime notizie, foto, video e approfondimenti su: cronaca, politica, economia, regioni, mondo, sport, calcio, cultura e tecnologia.

0 commenti:

Random Posts